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Data: 30/03/2018 12:16:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]() di Annamaria Villafrate - Il reato di corruzione tra privati e d'istigazione alla stessa è previsto e disciplinato dall'art. 2635 c.c. e dall'art. 2635 bis c.c. Di recente questa figura di reato ha subito importanti modifiche ad opera del D.Lgs. n. 38 del 15/03/2017, entrato in vigore il 14/04/2017. In questa sede si analizzerà il reato nella sua attuale formulazione. Indice:
Corruzione tra privati: procedibilità a querela[Torna su]
Il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) è procedibile a querela della persona offesa, a meno che "dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi." Corruzione tra privati: quando si configura il reato[Torna su]
Dalla lettura del comma 1 dell'art. 2635 c.c. il reato di corruzione tra privati, si configura quando:
Istigazione alla corruzione tra privati[Torna su]
Ai sensi dell'art. 2635-bis cc. è punita anche l'istigazione alla corruzione, che si configura quando:"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà'". Qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è applicata la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ossia reclusione da uno a tre anni, ridotta di un terzo. La stessa pena si applica "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata." Circostanza attenuante[Torna su]
Ai sensi dell'art. 2640 c.c.:"Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita." Confisca[Torna su]
L'art. 2641 cc. prevede, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato di corruzione o istigazione alla stessa tra privati, la misura della confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile individuare o apprendere i beni sopra indicati la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o di beni di valore equivalente. Per tutto quanto non previsto e disciplinato da questa norma, si applica l'art. 240 cp. Ai sensi dell'art. 2635 cc. ultimo comma infine:"Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte." Pene accessorie[Torna su]
L'art. 2635 tre prevede in ogni caso, per il reato di corruzione tra privati di cui al comma 1 dell'art. 2635 cc., l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per il reato di istigazione previsto dal comma 2 dell'art. 2635 bis. Estensione delle qualifiche soggettive[Torna su]
Ai sensi dell'art 2639 c.c. per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati: "al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi." Responsabilità amministrative degli enti[Torna su]
Novità sono state introdotte anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti attraverso la modifica della lett. s-bis) dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 che nella versione aggiornata prevede:
Sanzioni interdittive[Torna su]
Al reato di corruzione tra privati e di istigazione alla stessa si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Dlgs. n. 231 del 08/06/2001 in virtù della riforma operata dal D.Lgs. n. 38/2017: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Vai alla guida Il reato di corruzione |
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