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Data: 21/03/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il momento dal quale decorre l'assegno di separazione è un argomento alquanto dibattuto in giurisprudenza, in special modo laddove sia intervenuta l'eventuale revisione dell'importo dovuto dall'onerato. Tale importo, infatti, non è statico nel tempo e può essere soggetto a ritocchi sia durante lo stesso giudizio di separazione, che in un momento successivo. Legittimati a richiedere la revisione sono entrambi i coniugi laddove si siano verificate delle variazioni nelle rispettive situazioni economiche (leggi: La revisione dell'assegno di mantenimento): lo scopo, infatti, è quello di ottenere un adeguamento dell'assegno alla mutata condizione. Tra le circostanze e i fatti sopravvenuti che possono determinare la richiesta di revisione rientrano, ad esempio, l'incremento il deterioramento delle capacità economiche o la costituzione di un nuovo nucleo familiare. Le pronunce dei giudici, tuttavia, hanno mostrato disaccordo in relazione al momento in cui partirebe l'eventuale revisione dell'importo mensile. Assegno di mantenimento: la decorrenzaL'art. 156 del codice civile, precisa che il giudice, nel pronunciare la separazione, potrà stabilire a vantaggio del coniuge cui la separazione stessa non sia addebitabile, il diritto a ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento. La norma, tuttavia, tace sul termine da cui tale assegno dovrà decorrere. Nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha abbracciato il principio di diritto secondo cui "l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda" (cfr., ex multis, Cass. n. 2687/2018, n. 2960/2017). Una conclusione che applica, a sua volta, il principio secondo cui "un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio" (cfr. Cass., n. 17199/2013) teso a evitare che i tempi della giustizia o altri eventuali ritardi o inefficienze ricadano sull'assegno stabilito a favore del coniuge. Tale soluzione ha trovato applicazione anche in caso di somme destinate ai figli, salvo alcune voci dissenzienti, ad esempio quella della stessa Cassazione, nella sentenza n. 18538/2013, la quale ha ritenuto corretta la fissazione della decorrenza dell'assegno perequativo dalla data della decisione (anziché dalla data della domanda giudiziale) "trattandosi di pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 c.p.c". Assegno di mantenimento: la revisioneLaddove l'importo fissato sia poi soggetto a un "ritocco" in adeguamento alle mutate condizioni economiche dei coniugi, si pone nuovamente il problema della decorrenza degli effetti del "nuovo assegno" stabilito dal giudice. La Corte di Cassazione (ord. n. 25802/2017) ha ritenuto che, in caso di separazione, è consentito fissare una differenziazione dell'assegno di mantenimento quanto a quantificazione e decorrenza dello stesso, purché siano intervenuti significativi cambiamenti alla situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio e la decisione sia adeguatamente motivata dal giudice. Per i giudici il principio che fa decorrere l'assegno di mantenimento (di regola) dalla domanda attiene esclusivamente all'an debeatur di tale obbligazione e pertanto non influirebbe sulla determinazione del quantum dell'assegno. Questo, secondo i giudici, potrà essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione. Statuizione consentita se sorretta da adeguata motivazione circa le ragioni che hanno suggerito una diversa modulazione dell'obbligo. In relazione alla riduzione del mantenimento, tuttavia, la Cassazione (sentenza n. 16173/2015) ha stabilito che in materia di revisione dell'assegno "il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento". Per gli Ermellini rimarrebbe "del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione" L'efficacia della revisione, tuttavia, può decorrere eccezionalmente dalla data della domanda di modificazione in presenza di un accadimento che la giustifichi, anche se antecedente ad essa, come avvenuto nel caso esaminato dalla Suprema Corte (ord. 10787/2017): nella specie, l'intervenuta perdita del lavoro, evento dedotto dal ricorrente come ragione giustificativa della domanda di revisione, si era già verificata al momento del ricorso introduttivo del giudizio.
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