Data: 12/03/2024 10:18:00 - Autore: Giampaolo Morini

La notifica a mani proprie

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La notifica a mani proprie è solo uno dei modi contemplati dal codice di procedura civile per procedere alla notifica degli atti giudiziari.

Questa modalità specifica è prevista e disciplinata dall’articolo 138 del Codice di procedura civile. Ai sensi del comma 1 di questa norma l’ufficiale giudiziario procede alla notifica “di regola” consegnando copia dell’atto direttamente nelle mani del destinatario, presso la sua abitazione.

Qualora l’Ufficiale Giudiziario non abbia la possibilità di effettuare la notifica nelle modalità descritte, ossia consegnando l'atto giudiziario direttamente nelle mani del destinatario, allora procederà alla notifica ovunque riesca a trovarlo all’interno della circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui è addetto. Ciò per l'ovvia ragione che, al di fuori di tale circoscrizione, l'ufficiale giudiziario è privo di potestà notificatoria, tranne che a mezzo del servizio postale, ai sensi degli articoli 106 e 107 del DPR n. 1229/1959.

La notificazione in mani proprie, tra tutte le modalità contemplate, è quella che assicura al notificando di essere messo nella condizione di avere un’effettiva conoscenza dell’atto.

Ferma restando la non equiparabilità delle figure, lo stesso risultato, ossia l’effettiva conoscenza dell'atto, si realizza anche con la notificazione a mezzo del servizio postale o con quella che viene eseguita ai sensi dell'art. 140 (1), nel caso in cui, dall’avviso di ricevimento del piego raccomandato, prevista da entrambe le fattispecie, risulti la consegna del medesimo al notificando.

Altre forme di notificazione, e in particolare quella prevista e contemplata dall’art. 139 c.p.c, modificato dalla Riforma Cartabia, prevedono la possibilità che l'atto venga consegnato anche a un terzo (familiare, addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, vicino, portiere, domiciliatario). In questo caso però dalla relata di notificazione si può soltanto presumere che il consegnatario abbia portato l'atto a conoscenza del destinatario (2).

Conoscenza legale

Volendo approfondire il tema della conoscenza dell’atto giudiziario da parte del destinatario, la conoscenza effettiva viene sacrificata quando la notifica avviene ai sensi dell'art. 143 c.p.c, che disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora, o domicilio sconosciuti. In questo caso infatti, come emerge dalla lettera della norma, la conoscenza effettiva è sacrificata in favore della conoscenza legale. L’ufficiale giudiziario, nel caso in cui non siano note la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario procede alla notifica depositando l’atto nella sede del comune dell’ultima residenza del destinatario o, se anche questa è ignota, nella casa del Comune di nascita del destinatario, affiggendo la copia dell’atto nell’albo dell’Ufficio Giudiziario innanzi al quale si procede.

Se poi, da ultimo, non sono noti né il Comune di residenza e neppure quello di nascita del destinatario, allora l’ufficiale giudiziario consegnerà una copia dell’atto al Pubblico Ministero.

In questi casi, come anticipato, la notifica assicura solo la conoscenza legale dell’atto in quanto si considera eseguita per gli effetti di legge nel 20° giorno successivo a quello in cui l’ufficiale ha compiuto le formalità descritte.

La certezza della notifica dell'atto

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Tornando alla notifica a mani, occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto dell'art. 174, comma 2, dlgs. n. 196/2003, poi abrogato dal dlgs n. 101/2018, l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica dovunque il notificando si trovi, ha il dovere di ricercarlo presso la sua casa di abitazione. La violazione della regola del previo accesso all'abitazione del destinatario, tuttavia, non è assistita da alcuna sanzione processuale. Ne consegue che la notificazione effettuata altrove a mani proprie, senza previa verifica della sua possibilità presso l'abitazione, deve ritenersi comunque valida (3). La Cassazione (4) puntualizza in effetti, che la notifica a mani proprie rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora del notificando. A rilevare infatti è il raggiungimento dello scopo della notifica, ossia portare l'atto a conoscenza del destinatario.

Detto questo, in che modo si può verificare che l'atto sia stato consegnato al destinatario"

La “certezza” che l'atto sia consegnato all'effettivo destinatario ai sensi dell'art. 138 c.p.c, si rileva dalla dichiarazione raccolta dall'ufficiale notificatore, a cui il destinatario è tenuto a dire la verità. La falsa dichiarazione configura infatti il reato previsto dall'art. 495 c.p “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” (5).

Può anche accadere che dalla relazione di notifica dell’ufficiale emerga l’incertezza sulle generalità del soggetto destinatario, a causa di omissioni o errori presenti nella relata stessa. In questi casi la notifica è nulla solo se l’incertezza risulti assoluta. Qualora invece l'identità del soggetto sia rilevabile dall'analisi complessiva dell'atto notificato e della relata di notificazione la nullità non si viene a configurare (6).

Il rifiuto del destinatario

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L’analisi dell’articolo 138 c.p.c dedicato alla notificazione in mani proprie si completa con l'esame del comma 2, in cui il legislatore equipara il rifiuto a ricevere la consegna dell'atto alla notifica in mani proprie, ragione per la quale si parla di “notificazione virtuale”, o “finzione di notificazione”, visto che la stessa si realizza per effetto di un impedimento voluto dal destinatario.

Da ciò si desume che qualora il rifiuto fosse involontario, ferma la difficoltà della prova in tal senso, non si potrà ritenere perfezionata la notificazione ai sensi dell'art. 138, comma 2. Il rifiuto di ricevere la copia deve essere caratterizzato infatti da un intenzionale espediente e non deve, invece, risultare imposto da fattori esterni e giustificanti (7).

Il destinatario non può quindi rifiutarsi di ricevere l'atto invocando la non volontarietà del rifiuto a causa della sua ignoranza relativa al contenuto dello stesso (8). Così come non assume rilievo alcuno l'errore del notificando in ordine alla natura dell'atto.

Si precisa infine che la disciplina del rifiuto si applica anche al domiciliatario (9), anche qualora lo stesso si rifiuti di ricevere l'atto allegando la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, a patto che la rinuncia o la revoca non sia stata regolarmente comunicata (10).

Non dà luogo a notificazione virtuale, invece, il rifiuto di soggetti diversi dal destinatario, ossia i consegnatari individuati dall'art. 139 c.p.c, che impone le formalità di cui all'art. 140 (11).

In conclusione, a norma dell'art. 138, comma 2, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie se:

  • è certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell’atto;
  • l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa o un vicino o il portiere o soggetti che altre disposizioni abilitino alla ricezione dell'atto (12).

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

  1. V. in tal senso, con riguardo a la notificazione a mezzo posta, Cass. n. 3288/1999, concernente la notificazione a mezzo del servizio postale presso il domicilio di un avvocato che stava in giudizio di persona
  2. Cass. n. 12398/2002
  3. Cass. n. 1887/2006
  4. Cass. 2323/2000
  5. Cass. n. 2323/2000; Cass. n. 10868/2005
  6. Cass. n. 7514/2007; Cass. n. 9928/2005
  7. Cass. SU, n. 935/1968
  8. Cass. n. 4958/1988
  9. Cass. n. 6280/1995; Cass. n. 16495/2003
  10. Cass. n. 17927/2003
  11. Cass. SU n. 9325/2002
  12. Cass. n. 12545/2013


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