Data: 19/01/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 26081/2005) ha stabilito che i disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad essere risarciti alla pari dei soggetti che hanno un lavoro. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che ?un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacit� di guadagno pu� essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perci�, senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all'epoca dell'infortunio pu� escludere il danno da invalidit� temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidit� permanente che, proiettandosi per il futuro, verr� ad incidere sulla capacit� di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizier� un'attivit� remunerata?. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un motociclista romano che, a causa di un sinistro, aveva riportato lesioni personali con una invalidit� permanente del 25%.
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