Data: 28/03/2018 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il rilevatore di autovelox è qualsiasi congegno o apparecchiatura capace di rilevare, come si può intuire, la presenza degli autovelox, ossia i dispositivi capaci di acquisire e registrare il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti in circolazione su strade e autostrade.


Rilevatore autovelox: cos'è

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Esistono diverse apparecchiature e dispositivi che consentono al conducente di rilevare la presenza degli autovelox:

- il navigatore satellitare che riesce, tra l'altro, a segnalare le postazioni autovelox fisse presenti su strade e autostrade;

- le applicazioni per smartphone, che suggeriscono la presenza di autovelox fissi e mobili su strada, raccogliendo e analizzando le informazioni fornite dai conducenti che fanno parte della community e segnalando loro la posizione e il limite di velocità che fa scattare la foto e quindi la multa per il superamento dei limiti di velocità;

- i dispositivi anti-autovelox, che possono essere installati sul cruscotto o sulla parte anteriore dell'auto e che segnalano con precisione, grazie a un segnalatore acustico, la presenza di autovelox posizionati anche a centinaia di metri di distanza;

- i blinder elettronici: che grazie al posizionamento di sensori a infrarossi montati dietro la mascherina dell'automobile e collegati a una centralina installata internamente al veicolo, riescono a disturbare il segnale dell'autovelox attraverso un flash, che ostacola la rilevazione della vettura.

Autovelox: la disciplina del Codice della Strada

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Ai sensi dell'art. 142 comma 6, si ricorda, "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento". Inoltre, ex art. 6-bis, "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno".

Rilevatore autovelox: il divieto del Codice della Strada

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La possibilità di ricorrere agli autovelox per rilevare la velocità vieta agli automobilisti di ricorrere a strumenti idonei a individuarne la presenza.

A stabilirlo è l'art. 45 comma 9-bis, secondo il quale, "è vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni".

Rilevatori autovelox: le sanzioni

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Per chi viola le disposizioni statuite dall'art. 45 comma 9-bis, le sanzioni sono piuttosto salate.

Secondo il successivo comma 9-ter, infatti, "chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 802 a euro 3.212". Alla violazione, inoltre, consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa "oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".

Autovelox: vietata anche la segnalazione luminosa

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Il comma 11 dell'art. 153 prevede, inoltre, il divieto di segnalare la presenza degli autovelox, al veicolo che procede nella carreggiata opposta, attraverso l'uso improprio dei dispositivi d'illuminazione del veicolo.

Questa pratica, in uso tra i conducenti, che può sembrare un gesto di pura cortesia, è invece vietata dal Codice della Strada e punita con la multa da 41 a 169 euro.

Rilevatore autovelox: le precisazioni della Cassazione

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La Sezione VI della Corte di Cassazione Civile ha avuto modo di precisare, con ordinanza n. 3853 del 18/02/2014 la regolarità dei navigatori satellitari, capaci di svolgere la funzione di assistenti alla guida, attraverso la sola segnalazione delle postazioni dell'autovelox, senza la capacità di rilevare gli autovelox effettivamente in funzione o d'interferire con il loro funzionamento.

Perfettamente in linea con il dato letterale dell'art. 45 commi 9 e 9bis quindi sono illegali solo i rilevatori di autovelox in grado di segnalare con esattezza la localizzazione di un autovelox in funzione.

Ne consegue che, tutte le altre apparecchiature che non consentono la precisa localizzazione dell'autovelox, ma si limitano ad avvertire il guidatore della loro presenza, tramite un semplice segnale acustico, possono essere considerati strumenti di segnalazione aggiuntivi rispetto ai segnali stradali che, in linea con le finalità della legge, aiutano a rendere palesi i controlli, limitando la velocità sulle strade.

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