|
Data: 27/03/2018 17:02:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 7478/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha confermato la validità di una multa comminata a seguito di un accertamento fatto tramite autovelox, nonostante l'automobilista contestasse che l'apparecchiatura fosse occultata tra le siepi e, quindi, non visibile. Autovelox, presegnalazione e visibilitàPer la Corte, infatti, l'apprezzamento circa il posizionamento e la visibilità dello strumento di rilevazione della velocità è un'attività riservata al giudice del merito e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità. Peraltro, nel caso di specie, per il giudice del merito l'autovelox era correttamente presegnalato e non occultato, ma "semplicemente posizionato all'uscita di una corsia di reimmissione dall'area dell'Autogrill". Spese di liteLa pronuncia in commento rileva anche per un'importante precisazione in merito alle spese di lite. Nel giudizio di secondo grado, infatti, l'Avvocatura dello Stato non aveva partecipato alle udienze e non aveva depositato la comparsa conclusionale. Nonostante ciò, l'automobilista soccombente era stato condannato a pagare alla controparte le spese per tutto il grado di giudizio. Per la Cassazione, invece, tale soluzione non può reputarsi corretta: la mancata attività processuale dell'Avvocatura dello Stato rende ingiustificata la liquidazione dei compensi per la fase di trattazione e per quella decisionale, mentre lascia impregiudicato solo il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio. |
|