Data: 27/03/2018 17:02:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con la sentenza numero 7478/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha confermato la validit� di una multa comminata a seguito di un accertamento fatto tramite autovelox, nonostante l'automobilista contestasse che l'apparecchiatura fosse occultata tra le siepi e, quindi, non visibile.

Autovelox, presegnalazione e visibilit�

Per la Corte, infatti, l'apprezzamento circa il posizionamento e la visibilit� dello strumento di rilevazione della velocit� � un'attivit� riservata al giudice del merito e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimit�.

Peraltro, nel caso di specie, per il giudice del merito l'autovelox era correttamente presegnalato e non occultato, ma "semplicemente posizionato all'uscita di una corsia di reimmissione dall'area dell'Autogrill".

Spese di lite

La pronuncia in commento rileva anche per un'importante precisazione in merito alle spese di lite.

Nel giudizio di secondo grado, infatti, l'Avvocatura dello Stato non aveva partecipato alle udienze e non aveva depositato la comparsa conclusionale. Nonostante ci�, l'automobilista soccombente era stato condannato a pagare alla controparte le spese per tutto il grado di giudizio.

Per la Cassazione, invece, tale soluzione non pu� reputarsi corretta: la mancata attivit� processuale dell'Avvocatura dello Stato rende ingiustificata la liquidazione dei compensi per la fase di trattazione e per quella decisionale, mentre lascia impregiudicato solo il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio.


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