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Data: 29/03/2018 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Agente sotto copertura: punibilit� esclusa[Torna su]
L'agente sotto copertura � quel soggetto che, per motivi di indagine partecipa all'attivit� criminosa altrui al fine di farla fallire e farne arrestare gli autori; controlla e osserva l'attivit� illecita altrui, senza poter dare esecuzione al reato. All'agente sotto copertura � applicabile la scriminante prevista dall'art. 51 del codice penale, ai sensi del quale: "l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorit�, esclude la punibilit�". Le leggi speciali[Torna su]
Il legislatore nel corso degli anni ha emanato leggi speciali in materie particolari, che prevedono scriminanti specifiche per gli agenti sotto copertura:
Agente sotto copertura: stupefacenti[Torna su]
L'attivit� degli agenti che operano sotto copertura per indagare sulla commissione di reati in materia di stupefacenti � prevista dall'art. 97 del D.P.R. n. 309/90, che per la sua disciplina rinvia all'art. 9 della Legge n. 146/2006 e successive modificazioni, che si analizzer� in seguito. Agente sotto copertura: prostituzione e pornografia[Torna su]
La legge n. 269/1998 all'art. 14 dispone che, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, per la tutela dei minori e per il contrasto dei delitti di criminalit� organizzata, possano:
Sempre al fine di contrastare i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, commi primo, secondo e terzo (pornografia minorile) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, commessi con l'impiego di sistemi informatici, mezzi di comunicazione telematica o reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni il personale specializzato pu� ricorrere a indicazioni di copertura, anche per attivare siti, creare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, o partecipare ad esse. Agente sotto copertura: terrorismo internazionale[Torna su]
L'art. 4 del D.L n. 374/2001 coordinato con la legge di conversione n. 438/2001 disciplina l'attivit� sotto copertura, disponendo, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 c.p., la non punibilit� degli ufficiali di Polizia giudiziaria che:
Sempre a fini d'indagine, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identit� o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione. Queste attivit� di copertura sono compiute dagli ufficiali di Polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e l'eversione e gli ufficiali della Guardia di finanza competenti nell'ostacolare il finanziamento del terrorismo, anche internazionale. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi della collaborazione di ausiliari, a cui si applica la stessa causa di non punibilit�. Agente sotto copertura: crimine organizzato transazionale[Torna su]
L'art. 9 della Legge n. 146/2006 in materia di crimine organizzato transnazionale, in vigore dal 12/4/2006, in materia di operazioni sotto copertura, stabilisce che, fermo quanto stabilito dall'art. 51 c.p. non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia, che nel corso di specifiche operazioni di polizia e al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti:
anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivit� prodromiche e strumentali. Non sono punibili neppure gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e l'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti a ostacolare il finanziamento del terrorismo, che, nel corso di specifiche operazioni e solo per acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalit� di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le stesse attivit� messe in atto da coloro che, come analizzato sopra, fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia. La causa di giustificazione si applica agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari sotto copertura quando le attivit� sono condotte per dare attuazione a operazioni autorizzate e documentate e anche alle interposte persone. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria impiegati in tutte le operazioni descritte possono utilizzare documenti, identit� o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione. Agente sotto copertura: sicurezza e segreto[Torna su]
L'art. 17 della Legge n. 124/2007 in materia di sicurezza della Repubblica e del segreto che, fermo il disposto dell'art 51 c.p. prevede la non punibilit� del "personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalit� istituzionali di tali servizi". Il comma 6 dell'art. 17 precisa per� che, la speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte: "a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza; b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili; c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi". Il comma 7 estende la causa di giustificazione prevista per il personale dei servizi di informazione e sicurezza, ai non addetti ai medesimi servizi " quando risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi d'informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato (...)". Agente sotto copertura e agente provocatore: differenze[Torna su]
L'agente sotto copertura e l'agente provocatore sono sostanzialmente la stessa figura, l'unica differenza � che la prima figura � prevista dalla legge per i reati di pedofilia, terrorismo, droga, sicurezza e criminalit� organizzata, mentre la seconda � vietata. Corruzione e Convenzione di Merida[Torna su]
Uno dei reati che pi� di ogni altro richiederebbe la possibilit� di ricorrere all'agente provocatore � quello di corruzione, non meno importante per diffusione e gravit�, ai reati in cui tale figura � prevista. La lacuna normativa del nostro ordinamento potrebbe tuttavia essere colmata rapidamente, dando attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione, sottoscritta a Merida nel 2003. Il comma 1 dell'art. 50 della Convenzione, dedicato a tecniche investigative speciali, prevede infatti che, al fine di contrastare la corruzione, ogni Stato, nei limiti stabiliti dai principi fondamentali dell'ordinamento interno, e conformemente al proprio diritto interno, possa adottare speciali tecniche di investigazione, tra le quali, appunto, le operazioni sotto copertura. Le novit� della legge anticorruzione[Torna su] Il ddl anticorruzione, diventato legge il 18 dicembre 2018, disciplina la figura dell'agente sotto copertura ampliando il numero e il tipo di reati per i quali � consentito ricorrere a tale tecnica investigativa. In particolare:
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