Data: 29/03/2018 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Agente sotto copertura: punibilit� esclusa

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L'agente sotto copertura � quel soggetto che, per motivi di indagine partecipa all'attivit� criminosa altrui al fine di farla fallire e farne arrestare gli autori; controlla e osserva l'attivit� illecita altrui, senza poter dare esecuzione al reato.

All'agente sotto copertura � applicabile la scriminante prevista dall'art. 51 del codice penale, ai sensi del quale: "l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorit�, esclude la punibilit�".

Le leggi speciali

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Il legislatore nel corso degli anni ha emanato leggi speciali in materie particolari, che prevedono scriminanti specifiche per gli agenti sotto copertura:

  • artt. 97 D.P.R. n. 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
  • art. 14 Legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavit�";
  • art. 4 Legge n. 438/2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale";
  • art. 9 Legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
  • artt. 17-29 Legge n. 124/2007 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto".

Agente sotto copertura: stupefacenti

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L'attivit� degli agenti che operano sotto copertura per indagare sulla commissione di reati in materia di stupefacenti � prevista dall'art. 97 del D.P.R. n. 309/90, che per la sua disciplina rinvia all'art. 9 della Legge n. 146/2006 e successive modificazioni, che si analizzer� in seguito.

Agente sotto copertura: prostituzione e pornografia

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La legge n. 269/1998 all'art. 14 dispone che, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, per la tutela dei minori e per il contrasto dei delitti di criminalit� organizzata, possano:

  • previa autorizzazione dell'autorit� giudiziaria
  • e al solo fine di acquisire elementi di prova per i reati suddetti,
  • procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico,
  • prendere parte alle relative attivit� d'intermediazione,
  • e partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge.

Sempre al fine di contrastare i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, commi primo, secondo e terzo (pornografia minorile) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, commessi con l'impiego di sistemi informatici, mezzi di comunicazione telematica o reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni il personale specializzato pu� ricorrere a indicazioni di copertura, anche per attivare siti, creare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, o partecipare ad esse.

Agente sotto copertura: terrorismo internazionale

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L'art. 4 del D.L n. 374/2001 coordinato con la legge di conversione n. 438/2001 disciplina l'attivit� sotto copertura, disponendo, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 c.p., la non punibilit� degli ufficiali di Polizia giudiziaria che:

  • nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte al solo fine di acquisire elementi di prova relativi a delitti commessi con finalit� di terrorismo
  • "anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego."

Sempre a fini d'indagine, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identit� o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione.

Queste attivit� di copertura sono compiute dagli ufficiali di Polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e l'eversione e gli ufficiali della Guardia di finanza competenti nell'ostacolare il finanziamento del terrorismo, anche internazionale. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi della collaborazione di ausiliari, a cui si applica la stessa causa di non punibilit�.

Agente sotto copertura: crimine organizzato transazionale

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L'art. 9 della Legge n. 146/2006 in materia di crimine organizzato transnazionale, in vigore dal 12/4/2006, in materia di operazioni sotto copertura, stabilisce che, fermo quanto stabilito dall'art. 51 c.p. non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia, che nel corso di specifiche operazioni di polizia e al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti:

  • di alterazione, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto senza concerto di monete falsificate;
  • di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
  • di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
  • di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
  • di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
  • di estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione;
  • d'usura;
  • di riciclaggio;
  • di impiego di denaro, beni o utilit� di provenienza illecita;
  • contro la libert� individuale;
  • concernenti armi, munizioni, esplosivi;
  • di cui all'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico sull'immigrazione;
  • di cui al decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 relativi alla condizione dello straniero;
  • previsti dal testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/1990;
  • di cui all'art. 260 Dlgs. n. 152/ 2006 e art. 3 Legge n. 75/1958;

anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivit� prodromiche e strumentali.

Non sono punibili neppure gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nel contrastare il terrorismo e l'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti a ostacolare il finanziamento del terrorismo, che, nel corso di specifiche operazioni e solo per acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalit� di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le stesse attivit� messe in atto da coloro che, come analizzato sopra, fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia.

La causa di giustificazione si applica agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari sotto copertura quando le attivit� sono condotte per dare attuazione a operazioni autorizzate e documentate e anche alle interposte persone.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria impiegati in tutte le operazioni descritte possono utilizzare documenti, identit o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione.

Agente sotto copertura: sicurezza e segreto

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L'art. 17 della Legge n. 124/2007 in materia di sicurezza della Repubblica e del segreto che, fermo il disposto dell'art 51 c.p. prevede la non punibilit� del "personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalit� istituzionali di tali servizi".

Il comma 6 dell'art. 17 precisa per� che, la speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

"a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi".

Il comma 7 estende la causa di giustificazione prevista per il personale dei servizi di informazione e sicurezza, ai non addetti ai medesimi servizi " quando risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi d'informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato (...)".

Agente sotto copertura e agente provocatore: differenze

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L'agente sotto copertura e l'agente provocatore sono sostanzialmente la stessa figura, l'unica differenza � che la prima figura � prevista dalla legge per i reati di pedofilia, terrorismo, droga, sicurezza e criminalit� organizzata, mentre la seconda � vietata.

Corruzione e Convenzione di Merida

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Uno dei reati che pi� di ogni altro richiederebbe la possibilit� di ricorrere all'agente provocatore � quello di corruzione, non meno importante per diffusione e gravit�, ai reati in cui tale figura � prevista.

La lacuna normativa del nostro ordinamento potrebbe tuttavia essere colmata rapidamente, dando attuazione alla Convenzione ONU contro la corruzione, sottoscritta a Merida nel 2003.

Il comma 1 dell'art. 50 della Convenzione, dedicato a tecniche investigative speciali, prevede infatti che, al fine di contrastare la corruzione, ogni Stato, nei limiti stabiliti dai principi fondamentali dell'ordinamento interno, e conformemente al proprio diritto interno, possa adottare speciali tecniche di investigazione, tra le quali, appunto, le operazioni sotto copertura.

Le novit� della legge anticorruzione

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Il ddl anticorruzione, diventato legge il 18 dicembre 2018, disciplina la figura dell'agente sotto copertura ampliando il numero e il tipo di reati per i quali � consentito ricorrere a tale tecnica investigativa.
In particolare:

  • l'impiego dell'agente sotto copertura sar� possibile per i reati contemplati dai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 630, 644, 648-bis e 648-ter;
  • diventa non punibile l'acquisto, la ricezione, la sostituzione e l'occultamento anche di altra utilit� o cose che costituiscono il prezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa;
  • cos� come non saranno punibili d'ora in poi gli ufficiali di polizia che "corrispondono denaro o altra utilit� in esecuzione di un accordo illecito gi� concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilit� richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo."

Vai anche alla guida L'agente provocatore


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