Data: 28/03/2018 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il 27 marzo scorso la Corte di cassazione ha emanato una lunga e articolata ordinanza, della quale di certo sentiremo parlare a lungo: la numero 7513/2018 (qui sotto allegata).

Si tratta di una pronuncia che torna in maniera approfondita sulla questione del danno biologico, traendo delle conclusioni importanti e destinate a incidere in maniera rilevante su molti procedimenti, in essere e futuri.

Le attività dinamico-relazionali della vittima

I giudici, infatti, hanno affermato testualmente che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico".

La lesione della salute, del resto, comporta delle conseguenze che possono essere sostanzialmente ricondotte a due gruppi: delle conseguenze comuni a tutti e delle conseguenze peculiari del caso concreto. La perduta possibilità di continuare a svolgere una determinata attività in conseguenza della lesione della salute, pertanto, non può che essere ricondotta all'interno di questa alternativa: se è una conseguenza normale va risarcita con la liquidazione del danno biologico, se è una conseguenza peculiare va risarcita con la personalizzazione del danno biologico.

Il risultato di tale ragionamento è quindi che "le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali" che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale".

Conseguenza straordinaria del danno alla salute

Ma non solo. Anche quando le conseguenze della menomazione non sono generali e inevitabili per tutti coloro che hanno subito quella determinata lesione, l'aumento del risarcimento del danno biologico è giustificato solo considerando la straordinarietà della conseguenza, mentre non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso.

Risvolti processuali

Per quanto riguarda gli aspetti di natura processuale di tale ragionamento, anch'essi affrontati dalla Corte, va detto che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del danno non patrimoniale rappresentano un fatto costitutivo della pretesa dell'attore e devono essere da questi allegate in modo circostanziato e adeguatamente provate, senza che sia possibile limitarsi a "mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche".


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