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Data: 28/03/2018 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - L'iscrizione a sofferenza può essere fatta dalla banca solo dopo aver valutato la complessiva situazione finanziaria del cliente interessato e dopo aver informato quest'ultimo dell'iscrizione. Su tali requisiti si è di recente soffermato a lungo il Tribunale di Belluno, con l'ordinanza del 22 marzo 2018 qui sotto allegata. Valutazione finanziaria del clienteCon riferimento alla verifica dei presupposti per l'iscrizione di un credito a sofferenza, nel dettaglio, il giudice ha chiarito che la stessa deve necessariamente tramutarsi in una valutazione e in una ponderazione a carattere complesso ed estendersi a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria del cliente, quali la sua liquidità, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera e l'ammontare complessivo del credito. Anche questi elementi, peraltro, non sono da soli sufficienti a giustificare la segnalazione se la situazione concreta del cliente non crea allarme quanto alla sua generale solvibilità. Obbligo di preavvisoPer quanto riguarda, invece, l'obbligo di informazione, il Tribunale ha precisato che lo stesso non può che essere adempiuto in maniera preventiva posto che il suo fondamento va rinvenuto nella possibilità di consentire al cliente di valutare e assumere le iniziative idonee a evitare la segnalazione e le conseguenze dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa che incide sul suo merito creditizio. Si tratta, in sostanza, di una "concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra controparti contrattuali". Se è vero, insomma, che la comunicazione non può essere considerata come una richiesta di consenso del cliente all'iscrizione, è vero anche che da ciò non può comunque farsi discendere la possibilità di procedere ad essa in un momento successivo alla segnalazione a sofferenza. Si ringrazia il Consulente Luciano De Riz per la cortese segnalazione |
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