Data: 28/03/2018 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - L'iscrizione a sofferenza pu� essere fatta dalla banca solo dopo aver valutato la complessiva situazione finanziaria del cliente interessato e dopo aver informato quest'ultimo dell'iscrizione.

Su tali requisiti si � di recente soffermato a lungo il Tribunale di Belluno, con l'ordinanza del 22 marzo 2018 qui sotto allegata.

Valutazione finanziaria del cliente

Con riferimento alla verifica dei presupposti per l'iscrizione di un credito a sofferenza, nel dettaglio, il giudice ha chiarito che la stessa deve necessariamente tramutarsi in una valutazione e in una ponderazione a carattere complesso ed estendersi a tutti i dati sintomatici dello stato di difficolt� economica e finanziaria del cliente, quali la sua liquidit�, la sua capacit� produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera e l'ammontare complessivo del credito.

Anche questi elementi, peraltro, non sono da soli sufficienti a giustificare la segnalazione se la situazione concreta del cliente non crea allarme quanto alla sua generale solvibilit�.

Obbligo di preavviso

Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di informazione, il Tribunale ha precisato che lo stesso non pu� che essere adempiuto in maniera preventiva posto che il suo fondamento va rinvenuto nella possibilit� di consentire al cliente di valutare e assumere le iniziative idonee a evitare la segnalazione e le conseguenze dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa che incide sul suo merito creditizio.

Si tratta, in sostanza, di una "concretizzazione del pi� generale obbligo di solidariet� tra controparti contrattuali".

Se � vero, insomma, che la comunicazione non pu� essere considerata come una richiesta di consenso del cliente all'iscrizione, � vero anche che da ci� non pu� comunque farsi discendere la possibilit� di procedere ad essa in un momento successivo alla segnalazione a sofferenza.

Si ringrazia il Consulente Luciano De Riz per la cortese segnalazione


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