Data: 29/03/2018 14:05:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rispetto del criterio di prevalenza per gli esercizi di vicinato (escluse le farmacie e le parafarmacie) dell'attività di vendita delle sigarette elettroniche, comprese le parti di ricambio, nonché effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori e non discriminazione tra i canali di approvvigionamento.
Sono questi i principi a cui si è dovuta attenere l'Agenzia delle Dogane e Monopoli nel decreto direttoriale del 16 marzo 2018 (qui sotto allegato) emanato sui prodotti da inalazione ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise, T.U.A.), come sostituito dalla legge di Bilancio (n. 205/2017).

Il provvedimento ha stabilito per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie (tutti equiparati sul piano autorizzatorio) le modalità e i requisiti per ottenere l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, a eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. 

Pertanto, la vendita sottoposta a monopolio (e quindi soggetta a restrizioni) sarà solo quella dei liquidi da ricarica, mentre gli altri prodotti correlati alle sigarette elettroniche resteranno a libero mercato.

Nella sua attività l'Aams ha mostrato particolare attenzione e rigore quanto al rispetto del principio della "prevalenza" dell'attività e ha esteso il divieto di vendita ai minori anche ai liquidi senza nicotina: proprio quest'ultima novità non ha mancato di suscitare reazioni contrastanti in quanto il divieto ai minori sui liquidi a zero non era mai stato previsto in altre norme di legge e, pertanto, sembrerebbe essere stato introdotto in via regolamentare proprio dall'Agenzia con il suo decreto.

Tuttavia, come rilevato da Umberto Roccatti, Presidente di Anafe (Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico aderente a Confindustria), "L'aspetto più importante e positivo è che il decreto appena emanato non va ad influire sugli attuali punti vendita che, infatti, potranno rimanere aperti. Altro aspetto fondamentale è che il decreto non prevede alcuna limitazione all'apertura di nuovi negozi, nessuna distanza minima e nessuna restrizione per l'approvvigionamento che deve comunque avvenire da canale autorizzato".

Liquidi per sigarette elettroniche: niente vendita a minorenni

Il provvedimento non sembra ammettere eccezioni laddove impone, senza mezzi termini, una stretta osservanza del divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Un divieto, quello della vendita dei liquidi "a zero" nicotina, che non ha mancato di sollevare lamentele sotto più punti di vista: in primis, ci si interroga sulla stessa possibilità dell'Aams, viste le sue particolari e limitate funzioni, di inserire un simile divieto che solo la legge avrebbe potuto contemplare visti gli interessi in gioco (tutela dei minori e della salute.

Ancora, si sottolinea la contraddizione derivante dalla contemporanea presenza di tabaccai abilitati alla vendita i quali non sono destinatari diretti di questo provvedimento (ma di altra normativa settoriale) e dunque del divieto: si andrebbe, in sostanza, a creare una palese disparità consentendo a questi la vendita ai minori di liquidi senza nicotina, ma non, invece, a negozi, farmacie e parafarmacie. Infine, ci si chiede, a che scopo vietare ai minori un prodotto che potrebbe essere facilmente replicato in piena autonomia e "legalità" acquistando glicerina e aromi alimentari?!

Nonostante i summenzionati dubbi, come il decreto direttoriale impone ai soggetti menzionati (negozi, farmacie e parafarmacie) di verificare necessariamente  la maggiore età dell'acquirente richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Inoltre, qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, sarà necessario dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente.

Vendita liquidi per sigarette elettroniche: l'autorizzazione

Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dovranno inoltrare all'Ufficio dei monopoli competente per territorio l'istanza per l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale

In allegato al provvedimento, l'Aams ha fornito anche un Modello utilizzabile per richiedere l'autorizzazione alla vendita (di durata biennale e rinnovabile con istanza 30 giorni prima della scadenza) che andrà compilato con tutti i dati e documenti necessari, come puntualmente indicati nel decreto.

Tra i requisiti stabiliti per il rilascio, oltre all'essere titolare di un esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia in regola con le disposizioni che ne disciplinano l'attività, emerge anche il non aver riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.

Vendita liquidi sigarette elettroniche: necessaria la prevalenza dell'attività

Tuttavia, il provvedimento stabilisce che, per poter esercitare l'attività, i negozianti degli esercizi di vicinato, escluse farmacie e parafarmacie, dovranno dimostrare di vendere in prevalenza liquidi e dispositivi meccanici ed elettronici (hardware), comprese le parti di ricambio, anche se non viene precisata alcuna particolare soglia minima.
Il decreto, infatti, si limita a stabilire che il valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo dovrà essere prevalente rispetto al valore delle vendite annuali delle eventuali altre attività dell'esercizio (in sostanza il 50%+1).
Nel suo dettato, il provvedimento sembra non prendere in considerazione anche tutti gli altri prodotti (diversi da liquidi e dispositivi meccanici ed elettronici) che ugualmente rappresentano una larga fetta del fatturato dei negozi specializzati, ad esempio aromi concentrati, boccette e flaconi, attrezzi per la rigenerazione, glicole e glicerolo a zero e altri accessori non essenziali per far funzionare i vaporizzatori.
Se durante i controlli (che presumibilmente avverranno su base annuale) dai documenti contabili dovesse emergere che nell'anno precedente liquidi e hardware hanno rappresentato meno della metà più uno del valore delle vendite, il provvedimento determina quale conseguenza la decadenza dell'autorizzazione.

Pertanto, gli esercizi per i quali verrà meno la prevalenza del valore delle vendite annuali dei prodotti summenzionati (liquidi soggetti a imposta e dispositivi che ne consentano il consumo) non potranno più vendere tali prodotti al pubblico e avranno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro 30 giorni dalla fine del relativo anno.

Forniture, controlli e sanzioni in caso di irregolarità

Nelle restanti parti, il documento si occupa di orientare i controlli che dovranno essere effettuati dagli Uffici dei monopoli e le conseguenze (sanzioni) in caso di irregolarità: non solo la mancanza di autorizzazione o la non prevalenza dell'attività di vendita dei prodotti summenzionati, ma anche la mancanza dello status di esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia oppure la vendita effettuata da eserciti commerciali diversi da questi.
Il decreto dell'Aams non contiene, invece, indicazioni esplicite laddove, a seguito della revoca dell'autorizzazione, l'esercizio voglia chiederne una nuova: l'operazione, dunque, non viene espressamente esclusa, ma sembra plausibile sia necessario attendere almeno un anno considerato che il requisito di prevalenza, per quello precedente, non è stato soddisfatto.
Inoltre, il documento chiarisce che l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dovrà essere effettuato esclusivamente presso soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
Questi saranno, invece, obbligati a evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti.
Inoltre, i documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori, per ciascuna operazione, che accompagnano i prodotti e sono consegnati al destinatario, dovranno essere conservati dai venditori, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, per un periodo di dieci anni decorrente dall'anno contabile di emissione (anche in caso di cessazione dell'attività autorizzata) e resi disponibili all'Autorità in caso di controlli.

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