Data: 30/03/2018 09:34:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Per gli accordi prematrimoniali c'� ancora tempo. I paesi anglosassoni fanno scuola, alcuni paesi europei li ammettono da tempo, l'Italia invece, come al solito, resta indietro. A rendere ardua l'introduzione degli accordi prematrimoniali non c'� solo una Cassazione piuttosto conservatrice, ci voleva anche la fine della legislatura a far decadere la proposta di legge che ne chiedeva l'introduzione sin dal 2014. L'unica speranza � la sua riproposizione.

Facciamo il punto:


Accordi prematrimoniali: cosa sono

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Gli accordi prematrimoniali sono dei contratti stipulati dai coniugi con cui disciplinano preventivamente quali saranno i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio. La finalit� di questo istituto � di evitare tutte le difficolt� legate alla fase patologia del rapporto, in cui � sicuramente pi� difficile addivenire a un accordo in grado di contemperare le esigenze di entrambi.

Accordi prematrimoniali: le esperienze straniere

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  • In Inghilterra i "prenuptial agreements" vengono stipulati dalle coppie prima del matrimonio, per regolare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali del matrimonio e della sua eventuale fase patologica.
  • In Australia, i "prenuptial agreements" regolano i rapporti patrimoniali in costanza di matrimonio e quelli"in contemplation of divorce." Tali accordi devono salvaguardare i soggetti deboli, garantire la formazione corretta del consenso ed essere modificabili.
  • Negli Stati Uniti i "prenuntial agreement" sono ammessi e disciplinati da tempo. La disciplina � diversa da Stato a Stato, anche se nel 1983 sono stati introdotti principi di uniformit� "Uniform Premarital Agreement Act" che tutti devono rispettare.
  • In Germania gli accordi prematrimoniali sono ammessi da dottrina e giurisprudenza. In sede di stipula degli "Ehevertr�ge" i coniugi possono decidere in merito all'assegno divorzile, rinunciare alla liquidazione delle aspettative pensionistiche e variare l'importo del mantenimento se sono intervenute variazioni economiche.
  • In Spagna, il "Codi de familia catalano" prevede la possibilit� di stipulare patti in previsione della futura ed eventuale rottura del matrimonio.

Accordi prematrimoniali: evoluzione giurisprudenziale

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Gli accordi prematrimoniali non sono mai stati ben visti dalla nostra giurisprudenza. La Cassazione, nonostante occasionali spiragli, li ritiene nulli. Riconoscere alle parti la facolt� di accordarsi preventivamente sulle sorti economiche conseguenti alla fine del rapporto matrimoniale, contrasterebbe con il principio di indisponibilit� dei diritti scaturenti dal matrimonio.

Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale degli accordi prematrimoniali emerge una certa intransigenza della Corte Suprema. Nella sentenza n. 3777/81 la Cassazione sancisce la nullit� dei patti prematrimoniali per illiceit� della causa. Tali accordi sono infatti incompatibili con l'indisponibilit� dello status di coniuge e con il diritto all'assegno divorzile, in considerazione della sua natura assistenziale.

Dal 2000 in poi gli Ermellini, in diverse sentenze (n. 8109/2000, n. 5302/2006, n. 17634/2007), iniziano a considerare gli accordi prematrimoniali che quantificano preventivamente l'assegno divorzile affetti da nullit� non pi� assoluta, ma relativa.

Nel 2012 si apre uno spiraglio con la sentenza n. 23713/2012, che riconosce la validit� di un contratto con cui la futura sposa si impegna a trasferire la propriet� di un immobile al coniuge, per indennizzarlo delle somme spese da costui per ristrutturare l'edificio adibito poi a casa coniugale.

Con la recente sentenza n. 2224/2017, la Cassazione fa un passo indietro, ritenendo ancora una volta nulli per illiceit� della causa, gli accordi prematrimoniali con cui i coniugi stabiliscono, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale conseguenti a un futuro ed eventuale divorzio, per l'indisponibilit� dei diritti matrimoniali.

Accordi prematrimoniali: la proposta di legge n. 2669

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La proposta di legge n. 2669/2014 viene presentata sulla scia:

  • del regolamento dell'Unione Europea n. 1259/2010, che prevede la possibilit� per i coniugi di stabilire, previo accordo, la legge da applicare in caso di separazione o divorzio, per garantire la certezza del diritto e scongiurare future controversie giudiziali;
  • e della legge "Cirinn�" n. 76/16 che, introducendo i contratti di convivenza, riconosce e valorizza l'autonomia privata della coppia.

La proposta di legge Morani-D'Alessandro, il cui esame � iniziato il 23 febbraio 2017, prevede l'introduzione dell'art, 162 bis c.c. che riconosce ai futuri coniugi la facolt� di ricorrere alle convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c,) o alla negoziazione, al fine di stipulare accordi prematrimoniali tesi a disciplinare l'eventuale separazione o divorzio.

L'accordo prematrimoniale pu� prevedere:

  • l'attribuzione a uno dei coniugi di una somma periodica o di una tantum;
  • un diritto reale su uno o pi� immobili, con l'impegno di destinarne i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o dei figli fino a quando costoro non raggiungano una loro indipendenza economica. In quest'ultimo caso gli accordi devono essere autorizzati dal Procuratore del Tribunale competente, che pu� chiedere solo una volta la riformulazione degli accordi nell'interesse dei figli;
  • la rinuncia al mantenimento (ma non agli alimenti) da parte del futuro coniuge;
  • il trasferimento al coniuge o a terzi di diritti o beni da destinare al mantenimento e alla cura di figli disabili fino a quando permane lo stato di bisogno, la disabilit� o per tutta la vita;
  • la previsione di un criterio di adeguamento automatico delle attribuzioni patrimoniali;
  • la regolamentazione di quanto ricevuto dai coniugi per successione, salvi i diritti dei legittimari.

I patti sono modificabili sempre, anche durante il matrimonio, purch� prima:

  • del deposito del ricorso per la separazione personale;
  • della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita;
  • della conclusione dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 6 e 12 del D.Lgs. n. 132/14.

In sede di separazione e divorzio le parti devono richiamare, nel ricorso, il contenuto degli accordi. I Giudici, da parte loro, sono tenuti a prendere in considerazione quanto sancito dagli stessi.

Accordi prematrimoniali: con la nuova legislatura tutto � perduto?

La proposta di legge n. 2669 con cui i deputati Morani e D'Alessandro avrebbero voluto apportare: "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali" era approdata in Parlamento per la discussione.

Peccato che con la fine della Legislatura, la proposta � da considerasi decaduta, visto che solo in tre casi i progetti di legge presentati restano in vita.

Si tratta delle proposte di legge:

  • d'iniziativa popolare;
  • di quelli approvati da entrambe le camere e rinviati alle stesse dal Capo dello Stato per una nuova deliberazione ai sensi dell'art 74 Costituzione;
  • e di quelli che prevedono la conversione dei decreti legge.

Insomma, l'unica speranza di vedere introdotti gli accordi prematrimoniali nel nostro ordinamento � che la proposta venga ripresentata.

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