Data: 01/04/2018 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche farmacie e parafarmacie potranno vendere al pubblico i "prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina", ovvero i liquidi per le sigarette elettroniche.

All'uopo sar� necessario fare richiesta di apposita autorizzazione, posto che la vendita di tali prodotti rientra tra quelle sottoposte a monopolio ai sensi del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise, T.U.A.).

Le modalit� e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (a eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio) sono stati precisati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nel decreto direttoriale del 16 marzo 2018 (qui sotto allegato) emanato ex art. 62-quater, comma 5.bis, T.U.A.

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Vendita liquidi sigarette elettroniche: l'autorizzazione

L'istanza per ottenere l'autorizzazione andr� presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale sul sito dell'Agenzia. Lo stesso provvedimento contiene un allegato un modello che potr� essere utilizzato per richiedere l'autorizzazione.
Nel modulo dovranno essere precisati una serie di dati tra cui denominazione della farmacia o parafarmacia, sede legale, numero partita IVA, CF e generalit� complete del legale rappresentante, nonch� delle persone eventualmente delegate alla gestione dell'esercizio e l'indirizzo di quest'ultimo.
Inoltre, il legale rappresentante dovr� dichiarare di essere titolare dell'esercizio e di essere in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attivit�, di non aver riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza, rilascia l'autorizzazione la quale avr� durata biennale e potr� essere rinnovata tramite istanza presentata trenta giorni prima della scadenza della precedente.
Se la vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, viene effettuata in mancanza di autorizzazione, scatta la sospensione dell'attivit� di vendita dei medesimi prodotti, mentre l'autorizzazione decade ove non sussista o sia venuto meno lo status di farmacia o di parafarmaci.

Controlli, decadenza dell'autorizzazione e approvvigionamento prodotti

Farmacie e parafarmacie sono escluse dall'obbligo c.d. di prevalenza dell'attivit�, gravante, invece, sugli esercizi di vicinato e che impone a questi ultimi (per mantenere l'autorizzazione) che il valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo sia prevalente rispetto al valore delle vendite annuali delle eventuali altre attivit� dell'esercizio.
Invece, anche farmacie e parafarmacie, per evitare di incorrere nella decadenza dell'autorizzazione, dovranno mantenere il loro status durante tutta la durata dell'autorizzazione, impegnarsi a verificare che i liquidi contenenti nicotina commercializzati siano conformi alla legge (d.lgs. n. 6/2016) e impegnarsi a osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina.
All'uopo sar� necessario verificare la maggiore et� dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identit�, tranne nei casi in cui la maggiore et� dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'et� anagrafica dell'acquirente.
Inoltre, precisa il decreto, l'approviggionamento dei liquidi per le sigarette elettroniche dovr� essere effettuato esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco � pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
I fornitori saranno obbligati a evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti.
Invece, i documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori per ciascuna operazione, che accompagnano i prodotti, andranno consegnati al destinatario che dovr� conservarli, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, per un periodo di dieci anni decorrente dall'anno contabile di emissione, anche in caso di cessazione dell'attivit� autorizzata.



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