Data: 08/04/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Ogni uomo è titolare di un diritto alla salute, che rende imprescindibile che il medico, prima di sottoporlo a un intervento, lo informi adeguatamente della natura e dei rischi dell'operazione, dei suoi possibili benefici e delle possibili alternative terapeutiche.

Per la Corte di cassazione infatti, come si legge nella sentenza numero 7516/2018 qui sotto allegata, "il titolare del diritto alla salute … non potrebbe compiere nessuna scelta consapevole, se non sapesse a quali conseguenze si esporrebbe adottando una terapia piuttosto che un'altra".

La consapevolezza del paziente

Ciò posto, la Corte ha però anche chiarito che se il paziente, per qualsiasi causa, è perfettamente consapevole delle conseguenze cui va incontro compiendo una determinata scelta terapeutica, l'eventuale inadempimento da parte del medico dell'obbligo di informazione diventa giuridicamente irrilevante perché manca il nesso di causalità tra tale inadempimento e le conseguenze dannose del vulnus alla libertà di autodeterminazione.

Insomma, se il paziente sa perfettamente quali sono la natura, le conseguenze, i rischi e le alternative dell'intervento cui si sta per sottoporre, egli non potrà mai pretendere il risarcimento dal medico che non lo ha informato. E ciò "non perché la condotta di quest'ultimo sia scriminata, ma perché qualsiasi conseguenza svantaggiosa dovrebbe ricondursi causalmente alle scelte consapevoli del paziente, piuttosto che al deficit informativo del medico".

Prova presuntiva

La sentenza numero 7516/2018 ha inoltre fornito un altro importante chiarimento: sebbene il consenso del paziente non possa mai ritenersi presunto, lo stesso può tuttavia essere provato dal medico in via presuntiva, ai sensi dell'articolo 2727 del codice civile.


Tutte le notizie