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Data: 05/04/2018 13:55:00 - Autore: VINCENZO PISAPIA di Vincenzo Pisapia - Con una determina del 29/12/2017, ovverosia la numero 837 del 2017 (Indice Generale 2210 - qui sotto allegata), il IV Dipartimento del Comune di Torre Annunziata ha compiuto un vero elogio alla semplificazione amministrativa che prescinde dal rispetto della normativa in vigore. Tale atto, che è il primo consequenziale alla delibera di giunta 287/17, istituiva della gara per la sostituzione del concessionario, (pubblicata in modo anomalo sul sito istituzionale del Comune - albo pretorio) si legge infatti, tra le altre cose, che la scelta operata della gestione diversa dalla diretta "è in linea con i principi di riforma della P. A., volti alla razionalizzazione organizzativa ed allo snellimento della struttura operativa per la progressiva costruzione di Amministrazioni strutturalmente meno complesse"" (SIC !). Tuttavia, non è possibile ritenere che i ""principi di riforma della P. A."" possano prevedere violazioni di norme legislative e/o comunali! Insomma, la determina ha provveduto a modificare la procedura, nel caso di specie, di scelta di gestione di servizio diversa dalla diretta, prescindendo però da quanto disposto dal TUEL, dal D.Lgs 446/97, dal regolamento tributi, redatto per l'attuazione dello Statuto dei diritti del Contribuente, e dallo Statuto Comunale. Una scelta quanto meno anomala e che merita di essere segnalata per porre l'attenzione alla problematica anche nel resto di Italia, con invito a controllare l'operato dei Comuni e il rispetto della legalità. L'annullamento degli atti di riscossione della TaRSUCon detta determinazione inoltre viene evidenziato un presunto compiacimento dei contribuenti per l'operato dal precedente concessionario, trascurando, tuttavia, il numero degli annullamenti in autotutela degli atti tributari per la riscossione della TaRSU (circa 2000) che denotano un mancato aggiornamento della banca dati dei contribuenti, anche in relazione all'anagrafe cittadina, previsto dal contratto stipulato nel 2011. La proroga di sei mesi - prevista dalla determina in parola - del rapporto con la SOGET,"" legata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo concessionario "" non appare iscrivibile tra gli atti consequenziali alla direttiva della giunta, ma non si eslude che possa ritenersi inserita tra gli atti censurabili provocanti danno erariale , in quanto non trattasi di evento non previsto. Infine, a sostegno di quanto asserito, si ricorda che il TAR di Napoli, sez. V con la sentenza n. 607 del 2016 di condanna del Comune di Ercolano ha così tra l'altro motivato: ""Invero, con riferimento all'illegittimità dell'atto ritirato, si osserva che la determina d'indizione della gara de quo e l'aggiudicazione che ne è conseguita sono state effettivamente adottate in palese violazione sia delle norme del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, e, precisamente dell'art. 6, concernente l'accertamento, che delle disposizioni legislative di cui agli artt. 52, comma 5, della l. n. 446/1997, in materia di gestione, e 42, comma 2, lett. e) del TUEL. Tali norme richiedono, infatti, ai fini dell'esternalizzazione dei servizi di competenzadell'ente locale legislativamente affidati in gestione diretta, una previa deliberazione del Consiglio comunale, che,nel caso di specie, risulta assente. La delibera d'indizione della gara pubblica non risulta, cioè, preceduta da alcuna valutazione dell'organo di indirizzo politico finalizzata all'individuazione della forma di gestione ritenuta più congrua."" |
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