Data: 22/06/2021 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Disciplina della costituzione di parte civile degli enti locali

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I presupposti e le modalit� della costituzione di parte civile di un ente territoriale non si discostano dalla disciplina generale: l'ente territoriale, per mezzo dei suoi rappresentanti, deve indicare le ragioni che giustificano la domanda e pu� costituirsi fino a che il giudice non provveda alla verifica della costituzione delle parti nell'udienza dibattimentale (art. 79 c.p.c.).

La questione principale, in materia, � rappresentata dalla valutazione del giudice in merito all'ammissibilit� di tale costituzione. Non sempre, infatti, il collegamento tra il reato e la lesione subita dell'ente pubblico territoriale si configura in un rapporto immediato di causa-effetto.

Ammissibilit� della costituzione

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In alcuni casi, l'ammissibilit� della costituzione di parte civile dell'ente territoriale � del tutto pacifica: si pensi ai delitti contro la Pubblica Amministrazione che ne ledono l'immagine, ma anche ai reati di danneggiamento o deturpamento di un bene di propriet� dell'ente.

La valutazione diventa pi� delicata quando l'ente viene considerato nella sua figura di istituzione rappresentativa della comunit� residente.

In questi casi, la decisione relativa al caso concreto non pu� che spettare al giudice del singolo procedimento: va ricordato, infatti, che il giudice pu� decidere, d'ufficio o su richiesta di parte, di escludere la parte civile dal procedimento.

Ad ogni modo, alcuni importanti arresti giurisprudenziali possono aiutare a tratteggiare i confini dell'ammissibilit� della costituzione di parte civile degli enti territoriali.

Azione civile in tema di danno ambientale: la riserva statale

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Un primo importante filone giurisprudenziale, al proposito, � quello riguardante i reati ambientali. A questo riguardo, l'art. 311 del Codice dell'Ambiente del 2006 ha riservato in capo al Ministro dell'Ambiente la titolarit� dell'azione civile in sede penale. Ci� significa che, in considerazione della rilevanza costituzionale dell'interesse protetto, solo lo Stato pu� costituirsi parte civile in relazione al danno ambientale (e quindi incamerare l'eventuale risarcimento).

Alle Regioni e agli altri enti territoriali, cos� come a ogni altro soggetto privato, � per� consentito richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno (diverso dal danno ambientale vero e proprio) relativo alla violazione di diritti o alla lesione di beni appartenenti al proprio patrimonio, secondo la disciplina della responsabilit� aquiliana ex art. 2043 c.c.

A tal fine, l'ente locale dovr� allegare l'esistenza del danno subito, e la sua ammissione come parte civile dipender� dall'apprezzamento del giudice in merito all'esistenza del nesso eziologico tra il reato commesso e il danno lamentato.

Il danno all'immagine dell'ente: gli orientamenti della giurisprudenza

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Altre importanti pronunce hanno affrontato il tema del danno all'immagine dell'ente territoriale conseguente alla commissione di determinati reati. In alcuni casi, un simile danno non � stato ritenuto in concreto configurabile.

A titolo di esempio, citiamo Cass. Pen. 150/13 e 1819/17, che hanno ritenuto insussistente il danno all'immagine del Comune per carenza del nesso eziologico. Le due differenti fattispecie si riferivano a reati commessi da privati in danno di privati (rispettivamente, per usura ed estorsione e per lesioni e minacce), e in tali occasioni non veniva rilevato un collegamento immediato di causa-effetto tra il reato commesso e il danno lamentato dall'ente.

Pi� frequente, invece, � l'ammissione dell'ente come parte civile in relazione al danno d'immagine conseguente al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.


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