Data: 06/04/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – In materia di responsabilità medica è sempre imprescindibile accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e le conseguenze dannose lamentate dal paziente.

Di conseguenza, prendendo ad esempio il caso deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 14033/2018 qui sotto allegata, sebbene la scelta del pediatra di somministrare a un bambino giunto in ospedale con una sepsi grave di origine incerta due cucchiai di olio di ricino debba considerarsi non corretta dal punto di vista sanitario, trattandosi di un rimedio eccessivo per un paziente di tenera età, se la stessa non ha determinato l'evento morte successivo del piccolo, del quale non costituisce neanche concausa, il medico non può essere chiamato a rispondere del suo operato.

Rinnovazione dell'istruttoria in appello

Nella medesima pronuncia la Corte di cassazione si è soffermata anche su un importante aspetto di carattere processuale, precisando (con particolare riferimento a una perizia collegiale) i confini entro i quali è possibile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello, in esito al rinvio per annullamento dei giudici di legittimità, ai sensi dell'articolo 603, comma 1, del codice di procedura penale.

In particolare, i giudici hanno affermato che la rinnovazione è subordinata alla verifica del fatto che l'indagine dibattimentale è incompleta e alla conseguente constatazione dell'impossibilità per il giudice di decidere senza rinnovare l'istruttoria.

La perizia

Ma non solo. Per la Cassazione bisogna anche considerare che la perizia non può considerarsi una prova decisiva, con la conseguenza che il provvedimento di diniego in appello non è sanzionabile.

Si tratta, infatti, di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, specie se la perizia è esplorativa e riguarda accertamenti gia effettuati dalle parti e dal giudice.


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