Data: 05/04/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Una condanna penale in primo grado non � sufficiente (non trattandosi di pronuncia definitiva) per chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. Inoltre, prima di procedere in giudizio sarebbe comunque stato necessario (ex art. 1129 c.c.) convocare preventivamente l'assemblea affinch� si pronunciasse espressamente sulla revoca.

Lo ha chiarito la Corte d'Appello di Torino, Sezione II, con decreto del 5 dicembre 2017 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul reclamo di una condomina che al Tribunale aveva chiesto la revoca dell'amministratrice del proprio stabile, condannata in primo grado per appropriazione indebita dei fondi di altro condominio.

La vicenda

Tuttavia, l'amministratrice evidenziava di aver informato prontamente i condomini della sentenza di condanna e di essere stata comunque confermata nel suo incarico dall'assemblea condominiale.

Il Tribunale, dichiarando improcedibile il ricorso, evidenziava come la pronuncia penale non era passato in giudicato e non ricorreva, pertanto, una delle ipotesi di decadenza immediata per il venir meno dei requisiti soggettivi dell'amministratore.

Inoltre, l'assemblea neppure si era ritualmente pronunciata in merito alla revoca dell'amministratrice, questione mai posta all'ordine del giorno, anzi, i condomini stessi avevano espressa la propria fiducia nei confronti dell'amministratrice confermandole l'incarico.

In sede di reclamo, la condomina afferma che non sarebbe stata necessaria, ai fini della revoca giudiziale, la convocazione di una preventiva assemblea avente tale oggetto e che la possibilit� di confusione tra i patrimoni del condominio e dell'amministratrice, generata dalle modalit� di gestione tenute da costei, sarebbe stata motivo utile alla revoca della stessa. Di tal che sarebbe stata irrilevante l'avvenuta delibera di nomina della signora stante la sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo.

Condominio: la condanna in primo grado non basta per revocare l'amministratore

Doglianze che non convincono la Corte territoriale, la quale respinge il reclamo: l'amministratrice, infatti, non aveva violato l'art. 1129, comma 7, c.c. poich� la sentenza di condanna, fondata su fatti avvenuti in altro Condominio, si era basata anche sull'esame del conto corrente a questo intestato, per affermare l'esistenza dell'indebita richiesta di una somma a titolo di emolumenti, con versamento dal conto condominiale a quello dell'amministratrice.

In sostanza, non vi sarebbe stata alcuna possibilit� di confusione tra i due distinti patrimoni e neppure la sussistenza, nel caso di specie, delle ulteriori ipotesi di grave irregolarit� tipizzate dal comma dodicesimo del menzionato art. 1129 del codice civile.

Tale norma, spiega il giudice, tipizza altres� le ipotesi di revoca giudiziale dell'amministratore e, nel caso di specie, le condotte addebitate alla donna non costituiscono "grave irregolarit�" in tal senso, n� ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1131 c.c. o � stato omesso il conto della gestione.
Ci� posto, troverebbe invece applicazione il disposto codicistico secondo cui la revoca dell'amministratore potr� essere deliberata in ogni tempo dell'assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalit� previste dal regolamento di condominio.
Prima di procedere giudizialmente sarebbe dunque stato necessario convocare l'assemblea affinch� questa si pronunciasse sulla revoca dell'amministratore, circostanza che nel caso di specie non � avvenuta: anzi, senza alcun cenno all'eventuale revoca dell'amministratrice, l'assemblea si � limitata a rinnovarla nella carica in corso e la nuova nomina o la conferma, spiega la Corte, non possono equipararsi a una mancata revoca, trattandosi di ipotesi del tutto diverse tra loro.
Correttamente, conclude la Corte d'Appello, il Tribunale ha rilevato l'improcedibilit� dell'istanza di revoca giudiziale.

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