Data: 08/04/2018 16:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - Il processo penale persegue in generale interessi pubblici e può coinvolgere, nel suo svolgimento, diversi soggetti interessati alle sorti del procedimento.

Tra questi figurano gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (c.d. enti esponenziali), cui l'art. 91 c.p.p. riserva espressamente la facoltà di intervenire nel procedimento in funzione di accusa privata, al fine di esercitarvi determinati poteri.

1. Quali sono gli enti esponenziali di cui all'art. 91 c.p.p.

2. I poteri degli enti intervenuti

3. Il consenso della persona offesa

4. Rapporti con l'istituto della costituzione di parte civile

Quali sono gli enti esponenziali di cui all'art. 91 c.p.p.

Per enti esponenziali si intendono quei soggetti che abbiano come fine statutario la tutela di interessi collettivi: a titolo di esempio, possiamo citare le associazioni ambientaliste, gli enti per la protezione degli animali, le Onlus a tutela della salute, i sindacati, e ogni altro soggetto che si proponga la tutela di interessi superindividuali.

Ai fini dell'intervento in un procedimento è necessario che l'interesse leso dal reato corrisponda a quello tutelato dall'ente e che la finalità di tutela perseguita da quest'ultimo sia riconosciuta per legge. È inoltre necessario che tale funzione rappresentativa di interessi collettivi sia esercitata da un momento anteriore alla commissione del fatto.

I poteri degli enti intervenuti

Il codice autorizza gli enti esponenziali ad esercitare in ogni stato e grado del processo i diritti e le facoltà proprie della persona offesa.

Rientrano tra questi poteri, innanzitutto, la facoltà di presentare memorie e quella di indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.), oltre a tutti gli altri poteri deducibili dalla disciplina codicistica, come quello di richiedere al PM di promuovere un incidente probatorio (art. 394) e la conseguente facoltà di esaminarne gli atti (art. 401).

Alcune norme conferiscono specifiche facoltà agli enti esponenziali, come quella di chiedere al presidente di rivolgere domande a testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private, oppure di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova (art. 505).

Il consenso della persona offesa

L'atto di intervento dell'ente esponenziale dev'essere depositato, in udienza o fuori udienza, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, e deve contenere l'indicazione delle ragioni che giustificano l'intervento. Il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, ha facoltà di escludere l'ente esponenziale dal procedimento.

Il tratto maggiormente caratterizzante della disciplina dell'intervento ex art. 91 è rappresentato dalla necessità del consenso della persona offesa. Dispone l'art. 92 c.p.p. che tale consenso (che può riguardare un solo ente nell'ambito dell'intero procedimento) deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse forme.

La scelta di subordinare l'intervento al consenso della persona offesa è dovuta al fatto che quest'ultima, titolare dell'interesse leso, potrebbe non gradire l'intervento di un determinato soggetto nel procedimento. Questo ci offre l'occasione anche per evidenziare le differenze tra l'intervento ex art. 91 e la costituzione di parte civile ex art. 74 c.p.p.

Rapporti con l'istituto della costituzione di parte civile

L'istituto dell'intervento degli enti esponenziali è stato introdotto nel codice del 1988 per una serie di ragioni, non ultima l'elevata frequenza di costituzione di parte civile operata dagli stessi negli anni precedenti, ad esempio nei procedimenti che coinvolgevano i diritti dei lavoratori.

Il nuovo art. 91 da un lato preserva in capo a tali soggetti la possibilità di intervenire nel procedimento, peraltro affrancandoli dalla dimostrazione di aver subito un danno (come invece è previsto per la costituzione di parte civile). Dall'altro subordina tale intervento al consenso della persona offesa, ponendo stringenti limiti sia in merito al numero di enti che possono intervenire (al massimo uno), sia in merito ai requisiti che gli stessi devono possedere.

Ciò vale, peraltro, a differenziare notevolmente la posizione degli enti esponenziali da quella di altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi, come ad esempio gli enti territoriali. Questi ultimi, infatti, possono sempre intervenire senza il consenso della persona offesa, sempre che il giudice ritenga sussistenti i presupposti per la loro costituzione come parte civile (esistenza di un danno direttamente causato dal reato commesso).

Ovviamente, anche con la nuova disciplina codicistica, gli enti esponenziali possono eventualmente costituirsi come parte civile ex art. 74, dimostrando l'esistenza di un danno eziologicamente collegato al reato e provando di essere concretamente attivi nel perseguimento della tutela dell'interesse leso, sin da un momento antecedente alla consumazione del reato.


Tutte le notizie