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Data: 15/04/2018 10:00:00 - Autore: Vittorio Bove Avv. Vittorio Bove - A norma della legge 2 aprile 1958, n. 339, il lavoratore domestico è colui che svolge la propria prestazione lavorativa, in modo continuativo, per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale, sia con mansioni generiche. Lavoro domesticoIl lavoro domestico presenta modalità e caratteristiche diverse, analizziamo nel dettaglio le differenze vigenti in tale categoria: 1) un lavoratore può svolgere prestazioni lavorative a servizio pieno presso l'abitazione del datore (lavoratore domestico convivente o badante), se il lavoratore, oltre a ricevere la retribuzione prevista per lo svolgimento della propria attività, usufruisce anche del vitto e dell'alloggio; 2) un lavoratore può, invece, svolgere prestazioni lavorative con un servizio dimezzato, se l'attività prestata viene effettuata presso la stessa famiglia, per un totale di 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, quando la prestazione d'opera non e' uguale in tutti i giorni della settimana; 3) un lavoratore, infine, può svolgere prestazioni lavorative ad ore se lavora presso la famiglia interessata solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali. Assunzione del lavoratore domesticoColoro che svolgono attività lavorativa a servizio e per il funzionamento della vita familiare (badanti, colf, cuochi, bambinaie, autisti), vengono definiti lavoratori domestici, i quali devono necessariamente essere assunti, al pari di qualsiasi altro lavoratore, seguendo una procedura a cui il datore dovrà attenersi per non incorrere in gravi sanzioni. Il rapporto di lavoro si instaura solo dopo che datore di lavoro e lavoratore hanno adempiuto a diversi obblighi previsti e dopo aver recuperato la documentazione necessaria per l'inizio del rapporto. Infatti, dopo l'acquisizione dei documenti necessari per l'instaurazione del rapporto tra le parti interessate, si procede con la redazione, in forma scritta, di un contratto di lavoro. Successivamente alla stipula dello stesso, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS, nei tempi previsti, l'inizio del rapporto lavorativo. Instaurato il rapporto di lavoro, il datore dovrà, previo invio dei bollettini MAV da parte dell'Inps, versare i contributi dovuti al prestatore d'opera nel rispetto della categoria di appartenenza prevista dal CCNL in materia di rapporto di lavoro domestico ed in base alla paga oraria effettiva. Cessazione del rapporto di lavoro domesticoIl rapporto di lavoro domestico può terminare sia per licenziamento che per dimissioni, o per comune accordo, in ognuno dei casi succitati il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione può essere fatta telefonicamente (Contact Center dell'Inps), online tramite il sito dell'Inps o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici. Il rapporto di lavoro cessato per dimissioni o licenziamento, prevede, per il lavoratore nel primo caso e per il datore nel secondo, di concedere un preavviso inviando una lettera di interruzione del rapporto. Con la chiusura del rapporto lavorativo il prestatore d'opera è tenuto a ricevere una liquidazione comprensiva di TFR, pagamento di eventuali ferie non godute e della 13° mensilità maturata. Contributi badanti, colf e lavoratori domestici I contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare per badanti, colf e lavoratori domestici aumentano in base alla variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati. Il calcolo di quanto il datore di lavoro deve versare all'Inps dipende dal tipo di contratto, ovvero se si tratta di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Per verificare le tabelle dei contributi per colf e badanti 2018 si può fare riferimento alla circolare Inps n. 15 del 29 gennaio 2018. Avv. Vittorio Bove Studio Legale Bove Manni studiolegalebovemanni@gmail.com
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