Data: 05/04/2018 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nello studio n. 196-2017/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Notariato, sono stati analizzati alcuni aspetti legali a "Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la Legge Cirinnà".

Il Consiglio Nazionale del Notariato spiega come la Legge 76/2016 (Cirinnà) abbia reso accessibile il regime di comunione legale anche ai conviventi, ovverosia a chi non è coniugato né civilmente unito.

Infatti, le persone di stato libero (celibi, nubili) potranno rientrare nel regime patrimoniale della famiglia di fatto, consistente nella comunione legale: ciò, incidendo sulla circolazione dei beni, richiederà la massima attenzione per i Notai.

Cnvivenza e comunione dei beni: i requisiti della Legge Cirinnà

La legge 76/2016, sottolinea lo studio, appare selettiva nei requisiti di ammissione alla nuova disciplina e di fatto stabilisce un nuovo tipo di convivenza, con regole specifiche (leggi: Unioni civili: tutti i punti essenziali della nuova legge), ma non cancella il diritto generale delle convivenze, nei cui confronti rimane ferma la tutela preesistente.

Ne consegue che la comunione dei beni sarà accessibile solo a quelle coppie "di fatto" (ma in realtà "di diritto") che, sulla base dei requisiti legali, abbiano registrato la loro convivenza, assoggettandola alla legge speciale ovvero abbiano stipulato un contratto di convivenza optando in esso espressamente per la comunione dei beni e abbiano realizzato la pubblicità dichiarativa prevista dalla legge.

Le coppie unite civilmente, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, ricadranno nel regime della comunione di bene (si rimanda agli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c. per forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni); invece le coppie che costituiscono una "convivenza di fatto", potranno stipulare un contratto di convivenza il quale potrà contenere "il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile". Per i conviventi, dunque, la comunione dei beni è solo opzionale.

Comunione dei beni anche per i "conviventi"

Dalla data di entrata in vigore della Cirinnà, anche soggetti celibi, o nubili, quindi non coniugati né civilmente uniti (attraverso il necessario strumento del contratto di convivenza) potranno trovarsi in regime di comunione legale dei beni, con tutto ciò che questo potrà comportare per i terzi (regime di acquisti, termine di rapporti obbligatori instaurati).

Si tratta di una novità legislativa di grandissimo interesse per l'operatore del diritto, e soprattutto per il notaio in quanto sorge l'esigenza, nel redigere gli atti, di identificare il regime patrimoniale della (potenziale) famiglia nei confronti di tutti, e non soltanto verso chi sia sposato (o civilmente unito).

Ciò può avvenire, secondo lo studio, "armonizzando" le regole dell'ordinamento privatistico che non sarebbero state stravolte dalla legge esaminata.

Va rammentato, infatti, che accanto al contratto di convivenza esiste, e continua a esistere, un contratto di convivenza di diritto comune basato sulla norma generale di cui all'art. 1322 c.c., cioè sulla libertà dei privati di stipulare contratti atipici, purché meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Quest'ultimo, tuttavia, esplicherà i suoi effetti solo tra le parti e non verso terzi (se non nei casi e limiti previsti dalla legge), mentre il contratto di convivenza sarà soggetto a una forma di pubblicità "ai fini dell'opponibilità ai terzi" che ne assicurerà la rilevanza per la generalità dei consociati.

Tuttavia, tale regime di comunione legale opponibile ai terzi potrà instaurarsi solo in presenza di una serie di requisiti, in mancanza di uno solo dei quali si instaurerà solo in termini di rapporto puramente interno alla coppia.

Dovranno possedersi, in primis, i requisiti di cui al co. 36 della Legge Cirinnà, quindi essere "persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Si dovrà, altresì, essere parti di una convivenza previamente registrata in anagrafe (co. 37 legge 76/2016) e aver stipulato un contratto di convivenza con i requisiti di forma e sostanza previsti dalla Cirinnà in cui dovrà essere espressamente prevista l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni (che per i conviventi è un regime opzionale).

Infine bisognerà realizzare la pubblicità di cui al co. 52, che prevede l'iscrizione in anagrafe, in modo idoneo a realizzare la scienza legale che costituisce l'essenza stessa del fenomeno pubblicitario.

Questa conclusioni, spiega il documento, portano a un'ampia garanzia per il mercato e per gli operatori, perché consistono in adempimenti pubblicitari e previsioni formali nell'ambito di un contratto di convivenza, in cui si innesta anche il necessario intervento di un professionista abilitato in funzione di controllo.

Comunione tra conviventi solo "legale" e non convenzionale

Secondo lo studio, inoltre, deve ritenersi esclusa la possibilità di scegliere un regime di comunione convenzionale, come del resto riconosciuto da gran parte della dottrina.

Sono molti gli elementi testuali in tal senso contenuti nella stessa legge Cirinnà: ad esempio, il co. 53 prevede solo la comunione legale e un'eventuale modifica di tale regime (seppur consentita) porterebbe solo verso un'ordinaria situazione di appartenenza individuale dei beni. In sostanza, "modificare il regime significa semplicemente sciogliere la comunione e ritornare al non-regime".

Altra conferma della tesi dell'esclusività della comunione legale verrebbe dal co. 60, in materia di risoluzione del contratto di convivenza e scioglimento della comunione il quale richiama espressamente le norme sulla comunione dei beni esclusivamente nella versione legale, a dimostrazione che il legislatore non ha contemplato altro regime.

Inoltre, proprio il regime pubblicitario (presso l'Anagrafe) predisposto dal legislatore dimostrerebbe che la comunione convenzionale non rientra tra le possibilità di scelta affidate ai conviventi «Cirinnà».

Comunione dei beni in convivenza: gli effetti

In primo luogo, evidenzia lo studio, gli acquisti anteriori al 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge) effettuati da persone di stato civile libero, non saranno suscettibili di essere assoggettati retroattivamente al regime di comunione dei beni.

Il Notaio dovrà preoccuparsi di verificare la presenza di un eventuale regime (legale) di comunione in capo alla persona celibe/nubile che ha davanti solo con riguardo agli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della Cirinnà.

Inoltre, l'eventuale regime comunitario, ai fini dell'opponibilità ai terzi, non potrà mai riguardare altri beni, che quelli acquistati successivamente alla realizzazione in anagrafe della pubblicità di legge. Infatti, l'ordinamento predispone i mezzi per render possibile la conoscenza e ove questi siano stati posti in essere, la "conoscibilità legale" deve ritenersi realizzata.

Talvolta, tuttavia, a tale effetto se ne accompagnano ulteriori di opponibilità ai terzi (dichiarativi) o costituitivi. Inoltre, poiché i contratti di convivenza non sono (di per sé) soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ove le parti non manifestino "contrario desiderio" essi saranno "rilasciati".

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