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Data: 05/04/2018 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La causa violenta in occasione di lavoro è il presupposto per avere diritto all'indennizzo di un infortunio da parte dell'Inail. Ecco, dunque, quando ricorre e una breve ma significativa rassegna giurisprudenziale della Cassazione in materia. Causa violenta in occasione di lavoro: cos'èUn infortunio è indennizzabile dall'Inail se lo si può ricondurre a una causa violenta, ovvero a una aggressione esterna breve e intensa. Non è necessario che la causa sia accidentale, straordinaria o imprevedibile, quanto piuttosto che abbia un rapporto diretto o indiretto di causa-effetto con il lavoro. Non interrompono il nesso causale tra causa violenta e rapporto di lavoro la condotta imprudente, negligente o priva di perizia del lavoratore. Sono invece esclusi dall'indennizzo gli infortuni, le cui conseguenze:
La Cassazione sulla causa violenta in occasione di lavoroEcco quindi una rassegna delle decisioni della Cassazione in materia di infortunio sul lavoro e causa violenta: Infortunio lavoro: indennizzo anche per chi si pone in situazione di pericoloLa vicenda giunta in Cassazione trae origine dall'impugnazione della sentenza di secondo grado, che accoglieva la citazione dell'Inail per le seguenti ragioni:
La Suprema Corte, pur rinviando ad altro giudice per riesaminare il caso e valutare se sussistono in concreto tutti gli elementi del rischio elettivo, con la sentenza n. 17917/2017 ribadisce che: "la colpa del lavoratore non rileva perché - l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di "occasione di lavoro" (art. 2 del Testo Unico del 1965) - e quindi - non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore" (cfr. Cass. n. 15312/2001). Causa violenta lo sforzo compiuto per un normale gesto lavorativoIl giudizio di Cassazione prende le mosse dal ricorso di un lavoratore avverso la sentenza di secondo grado che aveva "omesso di valutare la sussistenza della "causa violenta" nel movimento compiuto dal lavoratore nel mettere in moto la falciatrice con avviamento a strappo a seguito del quale si era verificato il trauma distorsivo della articolazione scapolo-omerale dx e si era manifestata una tendinopatia preesistente. La Suprema Corte di Cassazione rinvia e accoglie il ricorso con ordinanza n. 6451/2017 sancendo che "in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio" (Cass. n. 27831 del 30/12/2009; Cass. n. 13928 del 24/07/2004; Cass. n. 19682 del 23/12/2003). Causa violenta infortunio occorso per pagare gasolio mezzi agricoliIl titolare di un'azienda agricola viene investito da un autoveicolo mentre, a piedi, si reca a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola. L'investimento ne cagiona la morte. Ricorre in giudizio la moglie chiedendo le prestazioni previste in favore dei superstiti, poiché il coniuge collaborava nell'azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita e poiché l'infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando questa collaborazione. La domanda viene rigettata in primo e in secondo grado. Secondo la Cassazione, dopo aver analizzato i motivi del ricorso: "La questione controversa è se, nelle circostanze di fatto sopra riportate e non contestate, possa configurarsi lo svolgimento di un'attività agricola e, conseguentemente, l'occasione di lavoro necessaria ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa. Più in particolare se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ex art. 2 d.P.R. cit.) quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa". Dopo aver percorso e analizzato dettagliatamente la normativa di riferimento, la Suprema Corte, con sentenza n. 4277/2017 cassa e rinvia alla Corte di Appello, dopo aver così concluso: "posto che l'attività volta all'acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connessa e complementare all'attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell'unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all'attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito". Vai alla guida Infortunio sul lavoro: guida legale |
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