Data: 06/04/2018 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il codice di procedura civile richiede alle parti che vogliano proporre un ricorso in Cassazione di procedere a una concisa rielaborazione delle vicende processuali, in virt� del principio di sinteticit� che deve informare l'intero processo.

Di conseguenza, come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 8245/2018 (qui sotto allegata), i cosiddetti ricorsi "sandwich" (o "assemblati" o "farciti"), all'interno dei quali sono riprodotti integralmente numerosi documenti senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione, vanno dichiarati inammissibili.

"Mascheramento" dei dati rilevanti

Una simile tecnica di redazione dei ricorsi, infatti, "impedisce di cogliere le problematiche della vicenda" e comporta "il sostanziale �mascheramento� dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte". Pi� che la completezza dell'informazione, quindi, essa genera un difetto di autosufficienza dei ricorsi stessi.

Eccezioni

L'unica salvezza rispetto alla declaratoria di inammissibilit� � rappresentata dal caso in cui i documenti integralmente riprodotti possano essere espunti dall'atto processuale, essendo facilmente individuabili e isolabili.

In tali ipotesi, come affermato dalla Cassazione nella sentenza numero 18363/2015, l'autosufficienza del ricorso andr� infatti valutata tenendo conto dei criteri ordinari e in relazione ai singoli motivi.

Ma nel caso di specie, l'atto si componeva di 179 pagine che, espunti i documenti in esso integralmente riprodotti, si riducevano a 5.

Queste 5 pagine, poi, non contenevano tutti gli elementi idonei a porre la Cassazione nella condizione di avere una cognizione completa della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.

Il ricorso, quindi, � stato dichiarato inamissibile dalla Corte.


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