Data: 08/04/2018 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Quando l'Inail agisce in rivalsa non è tenuta a indicare le norme antinfortunistiche violate dal datore. Spetta al giudice, verificati gli elementi di fatto della vicenda infortunistica, accertare la violazione delle norme per la sicurezza del lavoro che possono radicare la responsabilità del datore. E' quanto precisato dalla recente sentenza n. 2278/2018 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda

L'Inail ricorre in primo grado per chiedere la condanna della società in nome collettivo datrice di lavoro, in persona dei soci amministratori in solido fra loro, al rimborso di quanto erogato in conseguenza di un gravissimo infortunio occorso a un operaio alle dipendenze della s.n.c, causato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

La domanda è rigettata in primo grado ma accolta in appello, con la condanna della società e dei soci amministratori al pagamento di 726.136,09 euro. Accertato infatti che l'incidente si è verificato per colpa degli appellati, che non si sono premurati di fissare l'argano in modo da evitare l'infortunio al proprio dipendente.

Ricorrono in Cassazione i soci amministratori della società per diversi motivi, tra i quali risulta di particolare interesse il secondo: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 442, 414 e 434 c.p.c., i ricorrenti imputano all'Inail di non aver saputo individuare, ai fini del valido esperimento dell'azione di regresso nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell'infortunio occorso al dipendente (…) le norme di sicurezza antinfortunistica che sarebbero state dai medesimi violate, né i profili di colpa della parte datoriale rispetto all'accadimento di tale infortunio, non potendo configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il giudice di seconde cure avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile in considerazione della genericità della domanda".

Non spetta all'Inail individuare le norme antinfortunistiche violate

Queste le conclusioni della Cassazione, nella sentenza n. 2278/2018 sul secondo motivo del ricorso: "Né ha pregio l'assunto difensivo secondo cui l'Inail non avrebbe specificato le norme di sicurezza in materia antinfortunistica che sarebbero state violate nella fattispecie, in quanto, una volta che la parte ha esattamente indicato gli elementi di fatto della vicenda infortunistica oggetto di causa, spetta al giudice accertare la violazione o meno delle norme in materia di sicurezza sul lavoro che possono radicare o meno la responsabilità della parte datoriale, accertamento, questo, che la Corte di merito ha compiuto prima di pervenire al convincimento della colpevolezza degli appellati in ordine all'infortunio occorso al dipendente".

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