Data: 06/04/2018 16:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Scatta l'obbligo di indicare in etichetta la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti. A ricordarlo in una nota � il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, rifacendosi alle previsioni del decreto legislativo 145/2017.

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Alimenti, scatta l'obbligo dell'etichetta per sede e indirizzo

L'indicazione si somma a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo ossia circa denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantit�, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale. Obbligo degli operatori sar� indicare: localit� e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la localit� se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l'alimento � confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove � stato prodotto.

Etichetta, prodotti soggetti ai nuovi obblighi

L'obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilit� degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una pi� efficace tutela della salute.

Sulla vicenda si registra l'intervento del vice ministro Andrea Olivero: �Il nostro impegno si rivolge alla tutela del consumatore - afferma - assicurando un'informazione piena che consenta di poter scegliere la qualit� che si desidera. Sono certo che le nostre imprese agroalimentari sapranno cogliere appieno questa opportunit�, andando incontro alle esigenze di un consumatore sempre pi� attento�.

Le sanzioni

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'operatore che non ha indicato in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sar� sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Previste sanzioni dello stesso importo anche se l'impresa che disponga di pi� stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalit� di presentazione. La legge delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).


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