Data: 06/04/2018 18:39:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Entra in vigore oggi il decreto legislativo n. 21/2018, con cui è stata data attuazione alla delega sulla riserva di codice nella materia penale prevista dalla riforma Orlando. Il decreto (sotto allegato) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo scorso fissa innanzitutto il principio di riserva di codice ex nuovo articolo 3-bis del codice penale e provvede, inoltre, ad introdurre una serie di fattispecie di reato nel codice stesso con contestuale abrogazione delle previsioni esterne al medesimo e norme di coordinamento.

Ecco le novità:

Riserva di codice in materia penale

Il nuovo art. 3-bis c.p. sancisce il principio della riserva di codice in materia penale, stabilendo che "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia".

Nuovi reati nel codice penale

In virtù di tale riserva, il decreto passa ad introdurre quindi all'interno del codice penale nuove fattispecie di reato, previste prima da leggi ad hoc e riguardanti la tutela di beni di rilevanza costituzionale (come la tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario) nonché reati in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e in materia di confisca in casi particolari. Al contempo, il decreto dispone le abrogazioni delle corrispondenti disposizioni esterne al codice penale prevedendo alcune norme di coordinamento, ai sensi delle quali, a partire da oggi, data di entrata in vigore del decreto, "i richiami alle disposizioni abrogate - ovunque presenti - si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale" come indicato dalla tabella parte integrante del decreto (sotto allegata).

Elenco dei nuovi reati

Nel dettaglio, tra i nuovi reati introdotti nel codice penale, uno speciale rilievo (anche per le conseguenze che comportano) hanno quelli in materia di tutela della persona, tra cui:

- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

che punisce con la reclusione da 25 a 30 anni "chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione";

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio (art. 570-bis c.p.)

in base al quale, "le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli";

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- Interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis c.p.)

il quale punisce con la reclusione da 3 mesi a due anni "chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza";

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

il quale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

- Altri reati

tra le altre fattispecie di reato spiccano invece quelle in materia di tutela ambientale (come "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" ex 452-quaterdecies), finanziaria (come "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento" ex art. 493-ter c.p.), le aggravanti per reati connessi ad attività mafiose e reati transnazionali, la confisca in casi particolari (ex art. 240-bis c.p.).

Per una lista dei nuovi reati leggi Riforma penale: dal 6 aprile in vigore i nuovi reati


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