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Data: 09/04/2018 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il nuovo Regime Agevolato Forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015, con applicazione dal 1° gennaio 2015, ed è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. Si tratta di un regime agevolato per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Il regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Il regime in esame non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Tuttavia, si evidenzia come pur essendo venuta meno la possibilità (a partire dal gennaio 2016) di scelta del vecchio Regime fiscale semplificato cd. "dei minimi" (con aliquota al 5%), di questo potranno continuare ad avvalersene, nel rispetto dei richiesti requisiti, coloro per i quali non siano trascorsi 5 anni dall'inizio dell'attività o che non abbiano ancora raggiunto il trentacinquesimo anno di età, anche oltre il quinquennio (per approfondimenti: Regime dei minimi: com'era e com'è). Regime Forfettario: i vantaggiMolte le semplificazioni significative legate all'adozione del Regime Forfetario, tra cui spicca l'esclusione dal versamento dell'IVA, IRAP e studi di settore, ovvero dagli obblighi di cui al d.P.R. n. 633/1972; inoltre, questi beneficeranno di semplificazioni fiscali e contabili tra cui il reddito assoggettato a imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari al 15% e l'esonero dalla ritenuta d'acconto dei ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d'imposta, nonché di agevolazioni previdenziali. Per poter accedere al Regime forfettario, tuttavia, sono previsti particolari requisiti tra cui, in primis, non superare un certo reddito annuo, ovverosia aver conseguito ricavi o percepito compensi in misura non superiore a limiti diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (se i codici sono più di uno, si considera il limite più elevato). Sarà, altresì, necessario aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. Infine, il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non dovrà superare, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro. Regime Forfettario 2018: soglie ricavi e limiti reddito ATECOA differenza del regime dei minimi, il limite dei ricavi non risulta unico, bensì differenziato in relazione al settore di attività e che andrà individuato in relazione al codice ATECO assunto dal contribuente. La Legge di Stabilità per il 2018 ha confermato le soglie massime di ricavi/fatturato e coefficienti di redditività ATECO da applicare al regime forfettario, ovvero: - Industrie alimentari e bevande: limite ricavi/fatturato 45.000, coefficiente redditività 40%; - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: limite ricavi/fatturato 50.000, coefficiente redditività 40%; - Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: limite ricavi/fatturato 40.000, coefficiente redditività 40%; - Commercio ambulante altri prodotti: limite ricavi/fatturato 30.000, coefficiente redditività 54%; - Costruzioni e attività immobiliari: limite ricavi/fatturato 25.000, coefficiente redditività 86%; - Commercio (intermediari): limite ricavi/fatturato 25.000, coefficiente redditività 62%; - Servizi alloggio e ristorazione: limite ricavi/fatturato 50.000, coefficiente redditività 40%; - Attività dei professionisti (scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi): limite ricavi/fatturato 30.000 euro, coefficiente redditività 78%; - Altre attività economiche: limite ricavi/fatturato 30.000 euro, coefficiente redditività 67%. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate. |
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