Data: 10/04/2018 16:23:00 - Autore: Filippo Antonelli

Avv. Filippo Antonelli - Il recente caso del sequestro preventivo di un sito da parte della Procura di Bologna ha riaperto la questione relativa alla possibilit� di oscurare quotidiani telematici, siti web, blog�

La questione deve essere valutata alla luce di una importante (ma per qualche motivo ancora sottovalutata) pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n. 31022/2015), che mirava a risolvere alcune questioni di diritto particolarmente spinose.

Si consideri, sempre e in primis, la norma che ci occupa, in particolare il co. I dell'art. 321 c.p.p.: "Quando vi � pericolo che la libera disponibilit� di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari".

L'oggetto di sequestro

Il giornale online come quello cartaceo, ed � cosa nota, possono essere sequestrati nei casi previsti dall'art. 21 Costituzione, ovvero ai sensi dei reati ivi elencati e sappiamo che la diffamazione (a mezzo stampa) non figura tra questi. Sembra tuttavia necessario distinguere tra un quotidiano online e un sito web o un blog o, ancora, un social media.

Il quotidiano online infatti veicola un determinato tipo di informazione professionale, mentre le altre forme di comunicazione non possono godere di tale riconoscimento e, di conseguenza, della forma di protezione di cui gode il quotidiano o giornale online.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione

I contrasti che si mirano a dirimere con tale pronuncia sono tre:

a) La possibilit� o meno di disporre il sequestro preventivo del dato informatico (con riferimento ad un quotidiano online);

b) la possibilit� o meno di considerare il quotidiano online alla stregua del quotidiano cartaceo (con relative tutele di cui all'art. 21 Cost.);

c) la conseguente estendibilit� di tali principi ai blog, social, siti web in generale (informazione libera non professionista).

Gli ermellini affermano quanto segue sulla possibilit� di sequestrare un dato informatico: a partire dalla convenzione sul cybercrime del 2008 (ratif. L. 48/2008) il dato informatico � equiparabile al concetto di "cosa" pertinente al reato, in tal caso sequestrabile.

Per questo motivo la Suprema Corte decide di superare ogni riserva circa la possibilit� di sottoporre a sequestro preventivo i dati informatici che circolano sulla rete, in quanto equiparati normativamente a cose, cos� sviluppando un principio di diritto che si riporta: Ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, � ammissibile � il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.

Con riguardo al punto b) gli ermellini affermano che � arrivato il momento di superare difficolt� assurde, quindi di riconoscere un concetto di "stampa" anch'esso normativamente orientato. La Suprema Corte afferma infatti che il significato evolutivo del termine, alla luce del processo tecnologico, permette di considerare anche la stampa online secondo i criteri propri della stampa cartacea e di cui alla L. 47/1948. Si tratta dello scopo informativo, � quello a caratterizzare entrambi i concetti di stampa e ad unirli, nonostante la differente tecnica di diffusione. Ne deriva che al pari della stampa cartacea, ai sensi dell'art. 21 Cost., la stampa online non pu� essere oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. a seguito della commissione del delitto di diffamazione a mezzo stampa.

Infine si consideri il punto c), al quale la Suprema Corte si ferma e considera non estendibile tale concetto di stampa anche ai nuovi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (social media, blog, forum�), proprio all'insegna della mancanza di una componente informativa di carattere professionista. La conclusione � negare per tali forme comunicative le tutele costituzionali di cui sopra, affermando pertanto la sicura possibilit� di sottoporre a sequestro preventivo le pagine o i contenuti di tali mezzi informatici.

Questo perch� non tutte le pagine web possono essere definite e presentare i requisiti della testata giornalistica: � necessaria una propria organizzazione, un direttore, la produzione deve essere destinata alla pubblicazione.

La responsabilit� penale degli internet provider

La questione riguarda principalmente la possibilit� di configurare in capo a soggetti professionali, a cui � affidata la gestione della piattaforma su cui transitano dati e informazioni, la responsabilit� penale ex art. 40 cpv c.p. in ipotesi di reato commesso da utilizzatore della piattaforma, della rete.

La Corte ha affermato che finch� parliamo di soggetti professionali definibili come internet/host/service providers, trattiamo di figure che offrono una serie di servizi (posta, condivisione materiali) quando l'accesso alla rete � gi� avvenuto.

Per questo motivo non si pu� pretendere di configurare un obbligo cos� penetrante come quello del direttore responsabile del giornale (cartaceo o telematico) di cui all'art. 40 cpv c.p., intanto perch� una simile posizione di garanzia non � rintracciabile, inoltre perch� effettivamente il soggetto professionale di cui trattasi non ha tale potere, non ha tale possibilit� di controllo.

Diverso il caso di un soggetto professionale che abbia potere decisionale su tale dato informatico, ovvero ancora che sia al corrente della illiceit� del contenuto: egli ha il dovere di rimuovere il contenuto in quanto titolare del trattamento (D.Lgs. 196/2003, art. 4) nonch� responsabile per la mancata rimozione (D.Lgs. 70/2003, art. 16).

Ne deriva che solamente nei casi in cui siano rispettati tutti i requisiti richiesti e sopra elencati, saranno altres� concesse le tutele di cui la stampa gode, senza interventi repressivi da parte dell'autorit�.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forl�-Cesena

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