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Data: 15/04/2018 15:50:00 - Autore: Maria Francesca Fortino Avv. Maria Francesca Fortino - Al fine di ridurre, nei limiti del possibile, il trauma dell'impatto con il sistema giudiziario, è garantita in ogni stato e grado del procedimento penale, l'assistenza psicologica ed affettiva al minore autore di reato. La previsione di cui all'art. 12, co 1 del DPR 448/1988 trova il suo fondamento nell'intenzione del legislatore di costruire un impianto procedimentale che unitamente all'accertamento della responsabilità penale del minore deviante, perseguisse, quale obiettivo primario, il recupero sociale dello stesso. Recupero che verrebbe ad essere rallentato se non persino impedito, laddove l'interazione del minore con il sistema giudiziario fosse scevra da garanzie e particolari cautele. Cautele che si rendono assolutamente necessarie, in ragione dell'identità ancora incompiuta, dei livelli di maturazione e di responsabilizzazione ancora parziali e dei processi psico/fisici ancora in atto nel minore. Da qui deriva, indubbiamente, la necessità di ridurre gli effetti negativi che l'instaurazione di un procedimento penale può inevitabilmente cagionare su una personalità non ancora definita. Assistenza affettiva e psicologica al minorenneEcco allora individuato il fondamento della garanzia dell'assistenza affettiva e psicologica al minorenne deviante – garanzia realizzata tramite la presenza di categorie di soggetti in grado di fornire il necessario sostegno al minore nel corso dell'iter procedimentale. La prima categoria di soggetti in grado di fornire la necessaria assistenza al minore deviante sono i genitori - in ragione del naturale, fisiologico legame affettivo che unisce ogni genitore ai propri figli. A differenza delle disposizioni in materia di fermo, arresto e accompagnamento in flagranza, l'art. 12, co 1 fa esclusivo riferimento al genitore senza richiedere che esso eserciti o meno la responsabilità genitoriale sul minore e, dunque, senza prevedere nell' ipotesi la responsabilità genitoriale difetti, l'intervento di un tutore. La ratio di tale previsione si individua nella convinzione che a dovere essere valorizzato è il naturalmente privilegiato rapporto genitori/figli, anche laddove il genitore non eserciti più la funzione tutoria nei confronti del figlio. La seconda categoria di soggetti che possono fornire assistenza al minore coinvolto in un procedimento penale sono " le altre persone indicate dallo stesso minore" ed ammesse dall'Autorità Giudiziaria. In sintesi, si richiede che sia il minore ad indicare espressamente tali soggetti, ma si richiede altresì che tali persone vengano ammesse con apposito provvedimento del Giudice, cui spetta il compito di tutelare il minore anche rispetto alle sue stesse determinazioni. Ultima categoria è quella indicata dall'art. 12, co 2, vale a dire i servizi minorili – il cui contributo deve aggiungersi a quello fornito dai genitori e dalle altre persone appositamente indicate dal minore. La necessità di tale strutturato apporto (genitori – persone indicate dal minore – servizi minorili) cessa al compimento della maggiore età del minore deviante. |
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