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Data: 11/04/2018 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 139 del codice di procedura civile prevede che la notificazione, se non viene eseguita "a mani proprie" ai sensi dell'articolo 138, può essere fatta al destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o nel luogo in cui ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In caso di assenza, la copia dell'atto da notificare può essere consegnata a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda che non sia minore di quattordici anni né palesemente incapace o, in mancanza anche di tali persone, al portiere dello stabile ove si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o, in subordine, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Con riferimento all'articolo 139, merita di essere segnalata la recente sentenza della Corte di cassazione numero 8418/2018 (qui sotto allegata), che ha ribadito la posizione della giurisprudenza di legittimità circa la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa. Presunzione iuris tantumIn particolare, per i giudici tale qualità si presume iuris tantum dalle dichiarazioni che l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica recepisca nella relata. Di conseguenza è il destinatario dell'atto che contesti la validità della notificazione a dover fornire la prova contraria e, quindi, a dover dimostrare "l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario". La relata fa fede fino a querela di falsoDel resto, la relata di notifica di un atto giudiziario fa fede sino a querela di falso con riferimento a:
Manca invece la pubblica fede per le attestazioni che derivano da informazioni assunte dal pubblico ufficiale o da indicazioni che gli sono fornite da altri e che non sono frutto della sua diretta percezione, seppur con la precisazione che esse sono comunque "assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria". |
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