Data: 11/04/2018 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'articolo 139 del codice di procedura civile prevede che la notificazione, se non viene eseguita "a mani proprie" ai sensi dell'articolo 138, pu� essere fatta al destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o nel luogo in cui ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In caso di assenza, la copia dell'atto da notificare pu� essere consegnata a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda che non sia minore di quattordici anni n� palesemente incapace o, in mancanza anche di tali persone, al portiere dello stabile ove si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o, in subordine, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Con riferimento all'articolo 139, merita di essere segnalata la recente sentenza della Corte di cassazione numero 8418/2018 (qui sotto allegata), che ha ribadito la posizione della giurisprudenza di legittimit� circa la qualit� di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa.

Presunzione iuris tantum

In particolare, per i giudici tale qualit� si presume iuris tantum dalle dichiarazioni che l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica recepisca nella relata.

Di conseguenza � il destinatario dell'atto che contesti la validit� della notificazione a dover fornire la prova contraria e, quindi, a dover dimostrare "l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualit� su indicate ovvero la occasionalit� della presenza dello stesso consegnatario".

La relata fa fede fino a querela di falso

Del resto, la relata di notifica di un atto giudiziario fa fede sino a querela di falso con riferimento a:

  • le attestazioni relative all'attivit� svolta dal pubblico ufficiale procedente;
  • la constatazione dei fatti avvenuti in presenza di tale soggetto;
  • il ricevimento delle dichiarazioni che gli sono state rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco.

Manca invece la pubblica fede per le attestazioni che derivano da informazioni assunte dal pubblico ufficiale o da indicazioni che gli sono fornite da altri e che non sono frutto della sua diretta percezione, seppur con la precisazione che esse sono comunque "assistite da presunzione di veridicit� che pu� essere superata solo con la prova contraria".


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