Data: 13/04/2018 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Nel caso di invii multipli al medesimo destinatario della raccomandata di costituzione in mora per debiti non pagati, la prova della consegna, come precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 8643/2018 (qui sotto allegata), è data dall'addetto al recapito.

Più in particolare, ciò avviene quando la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.

La vicenda

Nel caso di specie, la questione riguardava la revoca, giudicata illegittima dal ricorrente, di un decreto ingiuntivo emesso in suo favore al fine di ottenere il pagamento da parte di una AUSL dei corrispettivi per alcune prestazioni farmaceutiche.

Il giudice del merito, nel dettaglio, aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice, nonostante, come rilevato dal ricorrente, la relativa raccomandata spedita il 4 giugno 2009 fosse stata ricevuta dall'Azienda sanitaria il 15 giugno successivo.

Costituzione in mora della debitrice

La Cassazione ha accolto le doglianze rilevate nel ricorso ricordando che negli invii raccomandati per i quali il mittente chieda il servizio dell'avviso di ricevimento il destinatario deve sottoscrivere tale avviso, con la conseguenza che, a rigore, è solo tale sottoscrizione che attesta con fede privilegiata l'avvenuta consegna, ma precisando anche che bisogna comunque considerare che, come detto sopra, negli invii multipli diretti al medesimo destinatario è l'addetto al recapito a fornire la prova della consegna.

Di conseguenza, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che, con riferimento alla raccomandata del 4 giugno 2009, non vi fosse prova della data di ricezione, posto che nella specie ricorreva proprio l'ipotesi degli invii multipli, dei quali peraltro l'agente postale aveva dato conto mediante le annotazioni riportate nell'avviso di ricevimento.

In ragione della fede privilegiata attribuita da tale attestazione, la debitrice, per la Cassazione, doveva quindi ritenersi costituita in mora.


Tutte le notizie