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Data: 15/04/2018 15:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero di Chiara Ruggiero - Il trasferimento d' azienda o di un ramo d' azienda rientra nelle ipotesi di decentramento produttivo. La disciplina del trasferimento dell'azienda va a configurare un'ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro dal lato datoriale, che comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario e predispone una garanzia de diritti già maturati dai lavoratori coinvolti che vincola sia il cedente che il cessionario dell'azienda. Il trasferimento d'aziendaDel trasferimento d'azienda, in particolare ne parla l'art. 47 della legge 428/1990. Un imprenditore che intende effettuare ai sensi dell'art 2112 c.c., un trasferimento d' azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente prima di stipulare un contratto di cessione, devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali ed alle rispettive associazioni di categoria. Se mancano le rappresentanze sindacali la comunicazione deve essere inoltrata alle rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Cosa deve contenere al suo interno l'informazione?L'informazione al suo interno deve contenere: - i motivi del programmato trasferimento d' azienda - le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori - le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi Le rappresentanze sindacali se necessitano di ulteriori spiegazioni possono chiedere entro sette giorni un esame congiunto. Che cos'è l'esame congiunto e in che cosa consiste?L' esame congiunto è un incontro in cui le rappresentanze sindacali possono fare tutte le domande necessarie chiarificatrici. Nell'ipotesi in cui i datori non accettino l'esame congiunto ci possono essere alcune conseguenze: i sindacati potranno attivare un azione davanti al giudice che se sussistono i presupposti può portare ad una sanzione verso l'imprenditore. I primi tre commi dell'art 2112 del c.c. sono sostituiti dai seguenti: - in caso di trasferimento d' azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente (quindi il lavoratore non viene licenziato) ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. - sia l'alienante che l' acquirente sono obbligati in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva ai tempi del trasferimento. - l'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all' impresa dell'acquirente.
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