Data: 14/04/2018 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Per i reati di corruzione sarà possibile ricorrere alle intercettazioni anche tramite captatore informatico. Questa una delle novità previste dal dlgs. n. 216/2017, che ha dato attuazione alla delega 103/2017 di modifica al codice penale, procedura e all'ordinamento penitenziario. Alcune riforme sono in vigore dal 26 gennaio, altre invece lo saranno dal 25 luglio.

Reati di corruzione: che cos'è il captatore informatico

Il captatore informatico (software che, collocato all'interno del dispositivo elettronico, attraverso il controllo occulto del microfono si trasforma in una "cimice informatica), prima del dlgs. n. 216/2017 era ammesso dalla Cassazione solo per i reati di criminalità organizzata.

Questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite n. 26889/2016:"Limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.) anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa".

Reati di corruzione: le novità in materia d'intercettazioni

Il Dlgs. 216/2017 "Disposizioni in materia d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", con riferimento ai reati di corruzione prevede:

  • in virtù dell'art. 6 l'estensione della disciplina (presupposti e condizioni) delle intercettazioni già prevista per i reati di criminalità organizzata a quelli commessi dai pubblici ufficiali a danno della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione, non inferiore nel massimo a 5 anni;
  • la possibilità, per i reati di corruzione, di effettuare le intercettazioni anche tramite l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, pratica sempre ammessa nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater;
  • la facoltà di eseguire intercettazioni presso i luoghi indicati dall'art. 614 c.p (domicilio e luogo di privata dimora), con il limite previsto dal comma 2 dell'art. 6 dlgs 216/2017, di non poter utilizzare il captatore informatico "quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa";
  • l'allungamento dei termini di durata delle intercettazioni da 15 giorni (salvo proroga) a 40 prorogabili dal giudice per le indagini preliminari.

Per i reati di corruzione, nelle loro varie forme (peculato, concussione e induzione indebita) quindi le intercettazioni sono sempre ammesse, purché sussistano sufficienti e non più gravi indizi di reato e purché esse si rivelino necessarie e non più indispensabili ai fini delle indagini. Un ampliamento delle situazioni e una semplificazione delle procedure in grado di rendere le intercettazioni uno dei mezzi di ricerca della prova più incisivi per contrastare il fenomeno della corruzione.

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