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Data: 14/04/2018 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Debuttano in Gazzetta Ufficiale (n. 85 del 12-04-2018, SO n. 18) i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) a seguito della pubblicazione del decreto del 23 marzo 2018 (qui sotto allegato) recante "Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche". I nuovi 69 indici sostituiranno a tutti gli effetti gli ormai abrogati parametri (ex legge n. 549/1995) e studi di settore e si applicheranno per i contribuenti interessati a partire dal periodo d'imposta 2018 con operatività dal 2019, a seguito dello slittamento prescritto dall'ultima Legge di Bilancio. Leggi anche Studi di settore, nessun addio ISA: come funzionano i nuovi indicatori?Utilizzando i nuovi indici approvati con il decreto citato, sarà possibile individuare il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente: il valore complessivo, espresso su una scala da 1 a 10 (più altro il valore, maggiore l'affidabilità fiscale del contribuente), si otterrà attraverso la media aritmetica di una serie di indicatori elementari. Il grado di affidabilità fiscale consentirà altresì al contribuente, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Per accedere a tale regime premiale, nonché per migliorare il proprio profilo di affidabilità, ai contribuenti interessati è concessa la facoltà di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'adeguamento, attraverso la dichiarazione degli importi, sarà effettuabile senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. ISA: il nuovo software del FiscoIl decreto prescrive anche il debutto di un nuovo programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Questo indicherà il posizionamento del contribuente e segnalerà anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Inoltre, attraverso l'uso del software, il contribuente potrà interagire con l'Amministrazione Finanziaria in quanto gli sarà consentito di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico terrà conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente. ISA 2018: nuove esclusioni dal regimeL'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge n. 96/2017) aveva già previsto l'inapplicabilità degli indici ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: - ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; - dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione (fissato in 5.164.569 euro) o revisione dei relativi indici. Il decreto, tuttavia, stabilisce nuove cause di esclusione dal regime degli ISA che si aggiungono a quelle summenzionate. Si tratta: - dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; - degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117/2017; - delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117/2017; - delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017; - delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. |
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