Data: 15/04/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del MEF 23 marzo 2018 che ha ufficialmente approvato gli indici sintetici di affidabilit� fiscale relativi ad attivit� economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivit� professionali.
Questi andranno a sostituire dal periodo di imposta 2018 i parametri e gli studi di settore e avranno lo scopo di determinare "l'affidabilit� fiscale" di una serie di contribuenti espressamente elencati, ivi compresi gli avvocati (salvo alcune categorie), verificando l'eventuale evasione delle tasse.
Il grado di affidabilit� fiscale consentir� al contribuente, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, di accedere a un regime premiale (ex art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017).
Ecco, in sintesi, le novit� che riguarderanno gli avvocati:

ISA: come funzionano?

L'indice sintetico di affidabilit� fiscale (ISA) esprime un giudizio di sintesi sull'affidabilit� dei comportamenti fiscali del soggetto. L'ISA viene calcolato come media aritmetica di un insieme d'indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori.
Al soggetto viene attribuito un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: pi� basso sar� il valore dell'indice, minore sara l'affidabilit� fiscale del soggetto, e, viceversa, pi� alto sar� il valore maggiore sar� l'attendibilit� fiscale del soggetto.
Inoltre, il decreto consente ai contribuenti interessati, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilit� fiscale, di indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, i quali concorrono al calcolo degli indicatori elementari.

ISA: le modalit� di calcolo per gli avvocati

Tra gli ISA introdotti emerge anche un indicatore (AK04U) applicabile all'attivit� degli studi legali (codice ATECO 2007 69.10.10). Nell'apposito allegato n. 34 al decreto (qui sotto allegato) vengono dettagliate le modalit� di calcolo nel periodo d'imposta 2018 dell'indice sintetico di affidabilit� fiscale, compresi i singoli indicatori elementari, coefficienti e parametri.

Tuttavia, ai fini della definizione degli indicatori elementari e per le relative modalit� di calcolo, l'allegato classifica gli avvocati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il piu possibile simili in termini di modalit� di operare sul mercato.

Si tratta dei c.d. Modelli di Business (MoB) adottati che rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del servizio professionale, espressione delle differenze fondamentali che derivano sia dalle diverse articolazioni organizzative con cui tale processo viene effettuato sia da specifiche competenze professionali.

Avvocati: sei modelli di business

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Per gli avvocati sono individuati in totale sei modelli di Business.

- MoB 1: Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale, senza ricorrere a personale dipendente o a collaboratori esterni;
- MoB 2: Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale affidando a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attivit� professionale;
- MoB 3: Avvocati che svolgono l'attivit� prevalentemente per il committente principale non operando esclusivamente presso il suo studio e/o struttura;
- MoB 4: Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di dipendenti e/o collaboratori;
- MoB 5: Avvocati che esercitano l'attivit� esclusivamente presso lo studio/struttura del committente principale;
- MoB 6: Avvocati che in genere esercitano in forma associativa o collettiva.
Gli indicatori elementari che verranno utilizzati ai fini del calcolo dell'indice sintetico di affidabilit� fiscale saranno differenziati in due gruppi: da un lato indicatori elementari di affidabilit� (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, redditi per addetto) e, dall'altro, indicatori elementari di anomalia che segnaleranno la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento oppure evidenzieranno incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate o tra queste e quelle presenti in altre banche dati.
I summenzionati indicatori elementari saranno inseriti all'interno di un apposito software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate attraverso il quale l'avvocato potr� controllare il proprio punteggio e verificare la normalit� e la coerenza della gestione aziendale o professionale relativa al settore economico di appartenenza.
Tramite il programma informatico, il contribuente potr� interagire con l'Amministrazione Finanziaria, evidenziando l'inattendibilit� delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate e inserendo i dati da lui ritenuti corretti.

Avvocati: le esclusioni dagli ISA 2018

Va precisato come alcune categorie di avvocati saranno escluse dagli ISA 2018.
Si tratta in particolare di coloro che abbiano iniziato o cessato l'attivit�, ovvero non si trovino in condizioni di normale svolgimento della stessa; esclusi anche coloro che dichiarano ricavi ex art. 85, comma 1 (esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore a 5.164.569 euro o revisione dei relativi indici.
Esclusi saranno anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit� nonch� coloro che esercitano due o pi� attivit� di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilit� fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivit� non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilit� fiscale relativo all'attivit� prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

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