Data: 17/04/2018 09:00:00 - Autore: Luisa Camboni

Il tema dell'assegno di mantenimento, soprattutto dei figli, è uno di quelli di grande attualità soprattutto perché fonte di discussione tra i coniugi.

Il dovere al mantenimento dei figli è sancito dalla Costituzione – art. 30 – e dal Codice Civile negli articoli 147 e ss. che, impongono ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Una delle domande che, in tema di assegno di mantenimento, viene spesso rivolta è: "Da quando decorre l'obbligo di corrispondere tale l'assegno? Il diritto all'assegno di mantenimento è soggetto a prescrizione?"

Occorre, innanzitutto, ricordare ai genitori che hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento, istruzione, educazione… dei figli per il solo fatto di averli generati, indipendentemente dalla separazione o dal divorzio tra gli stessi.

Assegno mantenimento: decorrenza

La risposta all'interrogativo è fornita dalla Suprema Corte che, con la pronuncia depositata il 19/02/2015 n. 3348, ha affermato non solo che l'assegno di mantenimento per i figli, debba decorrere dalla domanda, ma addirittura che questo principio vale anche qualora la domanda, appunto, non sia stata avanzata con la proposizione del ricorso, ma solo in un momento successivo.

Assegno mantenimento: prescrizione

Quanto all'interrogativo se l'assegno de quo si prescrive, va precisato che in materia di separazione e divorzio il diritto al mantenimento non si prescrive. Ciò che si prescrive sono, invece, i singoli ratei dell'assegno. Il credito relativo ai ratei mensili si prescrive in cinque. Questo significa che il coniuge che non ha mai chiesto all'ex coniuge gli importi arretrati ha cinque anni di tempo per richiederli. La Cassazione ha, inoltre, precisato che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'assegno di mantenimento, non rileva la sentenza di separazione o divorzio. Quindi, in tema di assegno mensile di mantenimento, il termine di prescrizione non è unico: ci saranno tanti termini per quante sono le mensilità maturate.

E' possibile interrompere il termine di prescrizione?

La risposta è positiva. E' sufficiente inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al coniuge inadempiente.

In che modo è possibile recuperare l'assegno di mantenimento?

Quando il coniuge obbligato non provvede a versare l'assegno di mantenimento il coniuge, beneficiario dell'assegno, può chiedere al Tribunale:

1. il sequestro del patrimonio del coniuge;

2. un decreto ingiuntivo e il pignoramento degli eventuali beni immobili che saranno venduti all'asta;

3. un decreto ingiuntivo e il pignoramento presso terzi delle somme dovute (ad esempio si può pignorare una parte dello stipendio).


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