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Data: 25/01/2006 - Autore: Silvia Vagnoni Nella seduta di ieri la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la legge sulla legittima difesa che introduce una sostanziale modifica all'articolo 52 del Codice penale. La riforma, infatti, esclude il criterio di proporzionalitā, che prevede la punibilitā di chi risponde ad un'offesa con una difesa sproporzionata, qualora il pericolo di un'offesa ingiusta sia rappresentato dal porto di un'arma o in caso di violazione del domicilio dell'aggredito. Ecco ilo testo dell'articolo 1 che modifica l'art. 52 del codice penale: Art. 1. Diritto all?autotutela in un privato domicilio 1. All?articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi previsti dall?articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un?arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumitā; b) i beni propri o altrui, quando non vi č desistenza e vi č pericolo d?aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all?interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un?attivitā commerciale, professionale o imprenditoriale". |
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