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Data: 18/04/2018 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È giustificato un assegno di mantenimento elevato stante l'elevata capacità reddituale dell'onerato, professionista con oltre vent'anni di esperienza, rispetto alla moglie separata, lavoratrice precaria. Tanto ha confermato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 9294/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'ex marito contro la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la separazione tra i coniugi e l'assegno di mantenimento lui dovuto a favore della moglie pari a mille euro mensili. Una decisione che il giudice a quo aveva ritenuto giustificata stante la disparità reddituale esistente tra i due ex coniugi e stante il diritto della moglie separata a mantenere l'elevato tenore di vita goduto durante la convivenza. Per l'uomo, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto di alcune circostanze che avrebbero portato a concludere per la sostanziale equivalenza del suo reddito con quello della moglie: tra queste, ad esempio, la drastica contrazione subita dai propri redditi a causa della perdita di un incarico presso un Ente pubblico, oltre che degli oneri su di lui gravanti dovuti al mantenimento di un altro figlio. Ancora, il giudice non aveva verificato la sussistenza di una capacità reddituale in capo alla moglie, titolare di proventi idonei a mantenersi autonomamente e percettrice di reddito da lavoro dipendente, al punto da poter fruire di una donna delle pulizie, nonché assegnataria della casa familiare. Per il ricorrente, il mantenimento del tenore di vita costituirebbe un obiettivo meramente tendenziale, da perseguirsi nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell'obbligato. Separazione: non vengono meno gli obblighi di assistenza materialeIl Collegio, invece, sottolinea che, nell'ambito della separazione personale, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi (cfr. Cass. n. 9915 del 2007; n. 12196 del 2017). Pertanto, a differenza di quanto avviene in sede di divorzio, nella separazione (che "non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale") occorre, quindi, accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Tale accertamento, spiega la Cassazione, è riservato al giudice di merito, cui spetta, appunto, di valutare le risorse dei due coniugi al fine di stabilire se, valutato il tenore di vita goduto (alla cui conservazione l'assegno deve tendere), l'uno debba integrare i redditi dell'altro e in quale misura debba farlo, tenuto conto, beninteso, delle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze di cui all'art. 156, co. 2, del codice civile. Per la valutazione delle condizioni economiche delle parti, spiegano gli Ermellini, è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass. n. 13592/2006; n. 25618/2007). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha specificamente valutato i redditi del marito rilevando la sussistenza, "al di là di quanto formalmente dichiarato al fisco", di una sua notevole capacità reddituale, tenuto conto non solo delle sue competenze professionali specifiche(commercialista con oltre 20 anni di anzianità di servizio), ma anche della cooperazione da lui prestata in favore di una società per l'organizzazione di corsi di formazione professionale. La Corte ha tenuto, poi, conto del lavoro con la moglie, quale dipendente precaria, e ha ritenuto evidente la differenza reddituale, pur considerando il godimento della casa familiare da parte della stessa. La circostanza del dedotto aiuto di una domestica per alcune ore alla settimana non è affatto decisiva, specie ove si consideri che i redditi della moglie sono in atto integrati dell'assegno di mantenimento versato dal marito. |
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