Data: 18/04/2018 15:00:00 - Autore: Giuseppe Fedeli

Avv. Giuseppe Fedeli - Qual è il rapporto tra decreto ingiuntivo e sentenza che decide l'eventuale opposizione proposta contro il precetto pedissequo al decreto stesso e rigetta tale opposizione? In particolare, qual è il titolo che acquista efficacia esecutiva: il decreto ingiuntivo dopo la sentenza come sembra suggerire l'art. 653, comma 1, c.p.c. oppure il titolo esecutivo deriva dall'unione tra la sentenza di rigetto e il decreto ingiuntivo confermato?

Analizzando le diverse tesi esistenti, lo scrivente giudice di pace di Fermo, nella recente sentenza (sotto allegata) decide di aderire a quella (a cui sarebbe orientata anche la Corte Costituzionale sent. n. 335/2004) secondo la quale il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione.

Infatti, a sommesso avviso dello scrivente, "nonostante il dettato normativo, è necessario, per esigenze di coerenza logica prima che giuridica, ritenere che anche nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza sostituisca il decreto ingiuntivo, dovendo ascrivere a quest'ultimo, come già ricordato, natura interinale e anticipatoria".

Inoltre, in virtù di tale necessità, va condivisa, "la lettura offerta da attenta dottrina, la quale ritiene che il decreto ingiuntivo, integralmente confermato dalla sentenza di merito, in forza dell'art. 653, comma 1°, c.p.c. mantenga la sua valenza di titolo esecutivo anche in seguito alla emanazione della decisione finale, con la logica conseguenza che il creditore vittorioso avrà così la possibilità di scegliere se iniziare l'esecuzione forzata in virtù del decreto ingiuntivo confermato o della sentenza".

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4111/2017 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a precetto pedissequo a decreto ingiuntivo di pagamento n° 669/2014, ritualmente notificato

DA

……………………. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ……………………………

ATTRICE OPPONENTE

Contro

…………………………………….. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ………………….. CONVENUTA OPPOSTA

OBIETTO: opposizione a precetto e contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/D.I.

Conclusioni delle parti: ex actis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base dell'assunto, per cui sarebbe fondata "l'eccezione di nullità, e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto anche per invalidità derivata e riflessa dell'atto presupposto - rappresentato dal decreto ingiuntivo opposto - il quale non è stato mai notificato all'opponente munito della formula esecutiva, tale da costituire titolo esecutivo. Infatti, il decreto ingiuntivo opposto – confermato e reso esecutivo dalla sentenza n. 586/2016 – pur essendo un provvedimento al quale la legge riconosce efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non costituisce titolo esecutivo in quanto sfornito della relativa formula ex art. 475 c.p.c.. In buona sostanza, manca il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 669/2014. Infatti, nella specie, il titolo esecutivo è costituito non già dal decreto originario, successivamente opposto, bensì dalla sentenza con la quale è stata respinta la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla presunta debitrice. Pertanto, l'esecuzione forzata deve fondarsi non sulla sentenza di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, ma sul decreto ingiuntivo emesso a monte, salvo per le eventuali ulteriori voci di condanna contenute nella sentenza medesima(...), veniva formalizzata l'opposizione de qua. Resisteva mercé comparsa di risposta l'avversario, contestando ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione avversaria, ergo l'infondatezza e la pretestuosità dell'atto all'odierno scrutinio.

Essendo la causa d'indole documentale, questo Giudice, fatte precisare le conclusioni, la tratteneva, previa concessione di termine per memorie conclusionali, a sentenza.

In ordine al titolo da portare in esecuzione, la sentenza ha un contenuto mediato, cioè conferma le statuizioni del decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione. L'argomento dell'opponente è che solo il secondo possa essere portato in esecuzione in quanto atto primo richiamato dal giudice che ha deciso in sentenza. Tuttavia la sentenza ha per espresso disposto legislativo un contenuto suo proprio cristallizzato nel decisum. Le sentenze hanno efficacia provvisoriamente esecutiva e nessun disposto di legge motiva precisando in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, regolando una diversa forma. Dunque se la sentenza riporta già ai sensi dell'art. 654 la menzione del titolo munito di formula esecutiva, non sussistono vizi formali. Va in premessa detto che esaminare la fase finale del giudizio di opposizione non vuole dire altro che, in ultima istanza, disciplinare il rapporto intercorrente tra il decreto ingiuntivo e la sentenza resa al termine del giudizio di opposizione. Infatti, in ragione della peculiarità del rito monitorio, la sentenza pronunciata al termine del contraddittorio pieno tra le parti deve necessariamente misurarsi con la statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto. Il legislatore, consapevole di tale necessità, ha cercato di disciplinare i rapporti intercorrenti tra i due provvedimenti all'interno dell'art. 653 c.p.c., norma lacunosa e imprecisa, e quindi non idonea a risolvere tutti i problemi esegetici e soprattutto pratici che la conclusione di un giudizio di opposizione determina: di qui la compensazione delle spese di giudizio. Analizzando gli esiti del giudizio di opposizione questo Giudice rileva come l'opposizione può essere rigettata per motivi di merito o di carattere processuale. Si configura quest'ultima fattispecie, allorché l'opposizione sia dichiarata inammissibile (per esempio nel caso in cui non venga esperita nel termine previsto dalla legge, ex art. 641 c.p.c.) o improcedibile (ad esempio, per difetto di prova sulle condizioni di legge, qualora si tratti di una opposizione ex art. 650 c.p.c.; oppure, nel caso di tardiva costituzione dell'opponente) o qualora sia rilevata l'incompetenza funzionale del giudice adito. Diversamente si verifica la prima ipotesi, nel caso in cui risulti fondata la pretesa creditoria dedotta dall'opponente, oppure l'insussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. In entrambi i casi, l'art. 653, 1° comma, c.p.c. stabilisce che .se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, (…) il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. La sopra citata previsione, relativamente al rapporto tra decreto ingiuntivo e sentenza resa al termine del giudizio di opposizione, sembrerebbe confermare quanto sostenuto dall'opposto, poiché nel caso de quo la norma non prevede che il decreto ingiuntivo possa sostituire la sentenza. Tale previsione invero è stata oggetto di diverse letture da parte della dottrina e della giurisprudenza. I sostenitori della posizione maggioritaria partendo dal dato letterale dell'articolo sopra menzionato ritengono che la sentenza di rigetto dell'opposizione, avendo efficacia meramente dichiarativa, non sostituisca mai il decreto ingiuntivo. All'interno di tale opzione ermeneutica vi è chi sostiene che con la reiezione dell'opposizione sia esclusivamente il decreto ad acquistare efficacia di titolo esecutivo e vi è chi opina, invece, che il titolo esecutivo sia formato dall'unione della sentenza di rigetto dell'opposizione e del decreto ingiuntivo, il quale consente, in questo modo, alla prima di acquisire natura di condanna (i sostenitori di tale tesi, seppure ritengano che il titolo esecutivo sia costituito da un atto complesso, e cioè la sentenza di rigetto e il decreto ingiuntivo confermato, finiscono, in realtà, implicitamente per negare la natura dichiarativa della sentenza stessa). Vi è infine una parte della dottrina (pe rla quale la ratio imporrebbe comunque la sostituzione del decreto da parte della sentenza anche meramente confermativa), che afferma che la sentenza di rigetto dell'opposizione contenga sempre l'accertamento e la condanna al pagamento si sostituisca al decreto ingiuntivo. Tale interpretazione, a differenza di quella che attribuisce alla sentenza di rigetto dell'opposizione natura condannatoria in virtù della sua unione con il decreto ingiuntivo confermato, attribuisce natura di condanna alla sentenza stessa. C'è chi osserva infatti come la sentenza pronunciata al termine del giudizio di opposizione, in senso favorevole per l'opponente, lungi da costituire un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo, si sostituisce al decreto impugnato quale provvedimento giurisdizionale di condanna del debitore ingiunto, esattamente come la sentenza di rigetto dell'appello proposto dal debitore si sostituisce alla sentenza di condanna del giudice di primo grado, quale accertamento del diritto di credito insoddisfatto. In tal senso appare altresì orientata la Corte costituzionale (Corte cost., 10 ottobre 2004, n. 335, in Giur. cost., 2004, p. 6, la quale dichiara apertamente di preferire la tesi secondo la quale il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione. A tale ultima interpretazione si reputa di dover aderire. Infatti, a sommesso avviso di questo Giudice, nonostante il dettato normativo, è necessario, per esigenze di coerenza logica prima che giuridica, ritenere che anche nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza sostituisca il decreto ingiuntivo, dovendo ascrivere a quest'ultimo, come già ricordato, natura interinale e anticipatoria. Sarebbe infatti irrazionale ritenere che a passare in giudicato sia il decreto ingiuntivo e non la sentenza di rigetto dell'opposizione emanata in seguito al contraddittorio pieno tra le parti. Inoltre, si ritiene che anche l'esecutività sia caratteristica riconducibile direttamente alla sentenza di rigetto dell'opposizione. Infatti, all'interno del giudizio di opposizione, l'opposto non richiede il mero accertamento della legittimità del contenuto del decreto ingiuntivo, ma propone una vera domanda di condanna dell'opposto, la quale troverà accoglimento solo in seguito a un giudizio a cognizione piena e nel rispetto del contraddittorio tra le parti. In altre parole, come è stato osservato, il provvedimento giurisdizionale pronunciato al termine del giudizio di opposizione . In questo modo, pertanto, è possibile comprendere il riferimento, contenuto nell'art. 653, comma 1°, c.p.c. alla della sentenza di rigetto dell'opposizione. Inoltre, come si ha già avuto occasione di precisare, essendo l'accertamento contenuto nella sentenza di rigetto dell'opposizione a passare in giudicato, è logico ritenere che l'efficacia esecutiva discenda dalla medesima e non da un provvedimento, come il decreto ingiuntivo, pronunciato in assenza del contraddittorio tra le parti. Tale opzione ermeneutica si deve confrontare sia con la previsione dell'art. 653, comma 1°, c.p.c., laddove dispone che il decreto ingiuntivo che non sia munito, acquista efficacia esecutiva proprio per effetto della sentenza di rigetto, sia con la disposizione di cui all'art. 654 c.p.c., in virtù della quale la esecutorietà non disposta con la sentenza o l'ordinanza è conferita con decreto dal giudice che ha pronunciato l'ingiunzione. Si ritiene che accostarsi all'esegesi di tali norme, principio peraltro sempre valido, significa innanzitutto individuare una lettura che evidenzi la loro effettiva utilità alla luce dell'innegabile fine perseguito dal legislatore nel predisporle, e cioè quello di garantire la creazione di un titolo stabile che permetta al creditore insoddisfatto di procedere all'esecuzione forzata. In virtù di tale necessità si condivide la lettura offerta da attenta dottrina, la quale ritiene che il decreto ingiuntivo, integralmente confermato dalla sentenza di merito, in forza dell'art. 653, comma 1°, c.p.c. mantenga la sua valenza di titolo esecutivo anche in seguito alla emanazione della decisione finale, con la logica conseguenza che il creditore vittorioso avrà così la possibilità di scegliere se iniziare l'esecuzione forzata in virtù del decreto ingiuntivo confermato o della sentenza. Qualora decida di intraprendere l'esecuzione forzata del decreto sarà esonerato ai sensi dell'art. 654, comma 2°, c.p.c. dalla rinotificazione del titolo (La previsione dell'art. 653 c.p.c. soddisferebbe esigenze di semplificazione procedurale per il vittorioso, che non deve rinotificare il titolo esecutivo; in tal caso, tuttavia, sarà necessaria la espressa menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, pena la nullità del precetto), ma non potrà procedere per somme ulteriori riconosciute all'interno della sentenza. Qualora invece decida di azionare direttamente la sentenza di rigetto potrà, attraverso un'unica azione, ottenere quanto effettivamente dovuto. A tale conclusione, come è noto, è possibile giungere dalla lettura dell'art. 654, comma 2°, c.p.c., il quale prescrive: in virtù di tale previsione l'opposto è esonerato da una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, gravando sul medesimo solo l'incombente di fare menzione del decreto di esecutorietà e della apposizione della formula esecutiva nel precetto. Per amor di completezza, la mancanza di tali indicazioni comporta la nullità del precetto che deve essere fatta valere entro 20 giorni dalla sua notificazione mediante l'opposizione ex art. 617 c.p.c. -cfr. sul punto Cass., 5 maggio 2009, n. 10294, in Giust. civ., 2010, p. 1473 ss.; Cass., 2 marzo 2006, n. 4649, in Dejure; Cass., 1° dicembre 2000, n. 15364, ivi; Cass., 16 gennaio 1987, n. 330, in Arch. civ., 1987, p. 384 ss.; Cass., 17 ottobre 1992, n. 11412, in Foro it. on line; l'adempimento indicato dall'art. 654, comma 2°, c.p.c. rende superflua l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo; contra: Trib. Ascoli Piceno, 6 novembre 2009, in Dir. e lav. Marche, 2010, p. 430, ove viene espressamente indicato che la mancata menzione del decreto di esecutorietà e della formula esecutiva non comporta la nullità del precetto, perché l'art. 654, comma 2°, c.p.c., non prevede una simile sanzione). Per quanto concerne la previsione di cui all'art. 654, comma 1°, c.p.c. si ritiene che, a meno che non si voglia disconoscere alla stessa una qualunque forza precettiva in seguito all'introduzione della generale esecutività di tutte le sentenze di primo grado, l'unica lettura in grado di offrire organicità al sistema pare sia quella di ritenere che la sentenza di rigetto dell'opposizione passata in giudicato (come nella specie)o provvisoriamente esecutiva conferisca al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva, ma non sia in grado di renderlo titolo idoneo per l'esecuzione forzata, in assenza di una espressa dichiarazione di esecutorietà. A quest'ultima, infatti, deve riconoscersi natura dichiarativa - costitutiva. La ricostruzione sopra menzionata consente altresì di risolvere positivamente il problema dell'eventuale ammissibilità dell'inibitoria in appello della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, aderendo alla ricostruzione, e cioè che la sentenza di rigetto dell'opposizione sostituisce integralmente il decreto ingiuntivo opposto, si deve concludere che la provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. o ex art. 648 c.p.c. venga assorbita dalla pronuncia definitiva, mentre la sospensione concessa a norma dell'art. 649 c.p.c. perda di efficacia. Tale opzione ermeneutica consente altresì di ritenere applicabile alla sentenza di rigetto dell'opposizione la disciplina dell'inibitoria in appello (art. 283 c.p.c.), attribuendo pertanto al debitore una adeguata forma di tutela per prevenire l'esecuzione nel more del giudizio di impugnazione. Per quanto riguarda, infine, il versamento dell'IVA da parte del soccombente si ritiene per modo di vedere andrebbe fatta prevalere l'opinione del dovuto. E ben vero che può essere portata in detrazione, ma questa costituisce un'opzione del creditore - o del dante causa del creditore, come la ditta che rappresenta _ che può anche omettere l'operazione. Il giudice non può disporre che lIVA non debba essere versata per un fatto presunto, non costituendo obbligo di legge la detrazione di ogni somma per la detrazione nel reddito d'impresa. Nel caso compiesse l'operazione di detrazione avrebbe titolo il debitore per agire per un indebito arricchimento del creditore, solo ex post al fatto tributario della detrazione. Idem, stante la singolarità del caso, quanto agli interessi moratori asseritamente non dovuti nella misura come specificata dal precettante (Trib. Camerino 23.11. 2005, n. 435).

Conclusivamente, nella fattispecie al vaglio si ritiene di dover condividere la tesi difensiva dell'opposto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide: rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e, in pari tempo, l'opposizione al precetto. Spese compensate.

Sic decisum in Fermo hodie 04.04.2018

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli


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