|
Data: 19/04/2018 09:00:00 - Autore: Domande e Risposte Domanda: In condominio, anche chi possiede una casella di Posta Elettronica Certificata dovrà pagare le spese per la corrispondenza? Risposta: Per costante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si ritiene che le spese postali in condominio (ad esempio quelle relative alla convocazione dell'assemblea ordinaria e/o per la spedizione del verbale) rientrino tra le spese c.d. di gestione. La conseguenza è che tali esborsi, anche qualora siano riferiti all'invio di corrispondenza o di solleciti di pagamento rivolti ai singoli inquilini, non potranno essere addebitate "ad personam", ma dovranno ripartirsi tra tutti i condòmini secondo il criterio dei millesimi corrispondenti al valore di proprietà di ciascuno (cfr. art. 1123 c.c.). Tale assunto trova conforto anche in diverse pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3946/1994 e n. 24696/2008) nelle quali gli Ermellini hanno esplicitamente sottolineato come "le spese postali, anche se attengono all'invio di corrispondenza o di solleciti di pagamento inviati a ciascun condòmino, devono essere addebitate a tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà; non devono, dunque, essere addebitate al singolo condòmino cui si riferiscono". Come conseguenza di tale principio, gli Ermellini hanno evidenziato che sarà affetta da nullità (e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137 c.c.) la deliberazione dell'assemblea condominiale incidente sui diritti individuali di un condomino (ad esempio quella che pone a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza). Condominio: spese postali non addebitabili "ad personam"Sulla scia di tale orientamento si sono allineati anche i provvedimenti dei giudici di merito. Tra questi il Tribunale di Milano (sent. 7103/2015) che ha ritenuto errato l'addebito delle spese postali al singolo condomino con il quale l'amministratore aveva intrattenuto uno scambio di corrispondenza, dichiarando nulla la delibera assembleare che aveva posto solo a suo carico le spese postali. Anche per il Tribunale lombardo, dunque, le spese di corrispondenza (e in generale le spese di gestione) non potranno essere addebitate al singolo condòmino se questi non le abbia espressamente accettate. Tale accettazione, prosegue il provvedimento, non è implicita nel fatto che il condòmino abbia votato a favore dell'approvazione del rendiconto e del relativo riparto delle spese, senza con ciò assumere l'obbligazione di pagamento (cfr. anche Cass. civ. n. 3946/1999). In mancanza di accettazione espressa, pertanto, andrà dichiarata nulla e sarà impugnabile senza limiti di tempo la deliberazione che pone a carico di singoli condòmini spese di gestione specifiche è da considerarsi nulla ed è impugnabile senza limiti di tempo. Anche il Tribunale di Napoli (sentenza 12015 del 29 novembre 2003) ha confermato che le spese postali sopportate dal Condominio, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del Condominio, andranno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate "ad personam". Condominio: paga le spese postali anche chi ha la PEC salvo diversa convenzioneEssendo questo l'orientamento prevalente, deve ritenersi che anche laddove i singoli proprietari siano muniti di una casella di Posta Elettronica Certificata alla quale l'amministratore invii la corrispondenza (evitando gli oneri derivanti dalla stampa cartacea e dall'affido al servizio postale), ciò non potrà esonerare i singoli destinatari dalla ripartizione del costo delle spese postali. Ciononostante, deve rammentarsi che è comunque fatto salvo all'assemblea condominiale di stabilire un criterio di ripartizione diverso che, ad esempio, ponga le spese di corrispondenza solo a carico del condòmino interessato alla spesa stessa. Per adottare una convenzione diversa, tuttavia, sarà necessaria l'unanimità dei condòmini e non sarà, invece, sufficiente la maggioranza semplice e neppure qualificata. Una conclusione ribadita nella recente sentenza n. 21965/2017 della Corte di Cassazione, in cui il Condominio aveva evidenziato l'esistenza di un "sistema" che poneva a carico dei singoli condomini spese personali, le spese per solleciti, corrispondenza, sopralluoghi, telefonate, fax e fotocopie non di interesse comune e non dirette contestualmente a tutti i condomini. Tale sistema, già diffuso nell'ente di gestione, era stato poi approvato a maggioranza dall'assemblea e si era ritenuto che i condomini assenti vi avessero dato assenso postumo con comportamenti concludenti. Per gli Ermellini, tuttavia, tale delibera è nulla in quanto non avrebbe potuto essere introdotto un diverso e ulteriore criterio di ripartizione delle spese senza l'unanimità dei condomini Una conclusione conforme al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui, per la modifica di clausole del regolamento di condominio, avente natura contrattuale, è richiesto il consenso, manifestato in forma scritta "ad substantiam" di tutti i partecipanti alla comunione, non essendo a tal fine rilevante il mero comportamento tenuto dai condomini in altre assemblee o in sede extra assembleare (Cass. Civ. SS. UU. Sent 943/1999). |
|