Data: 19/04/2018 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Eccesso di velocit�, violazione dell'art. 142, 8� co., Codice della Strada: ormai lo abbiamo mandato a memoria che della sicurezza viaria e della prevenzione degli incidenti (e dei lutti) importa a pochi (fortuna che, da inguaribile ottimista, vedo il bicchiere sempre mezzo pieno), anche se le postazioni di controllo sulla rete stradale hanno ormai trasformato ogni nostro spostamento in un incubo inenarrabile. Come si fa, a titolo esemplificativo, a procedere ad una media di km/h 130 sull'autostrada che ci conduce a Bari? Caratteristiche della strada: manto stradale in perfetto stato che pare che abbiano appena passato scopa e straccio, visibilit� illimitata di un nastro d'asfalto che sembra sia stato gettato appositamente per noi, non ci sono altri utenti della strada neanche dall'opposto senso di marcia (anzi, in verit� ci sentiamo un po' soli soletti), il sole splende beatamente in condizioni viarie ottimali di una primavera/estate... ma safety tutor sempre in agguato per trasformare una gradevolissima gita contornata dagli ulivi secolari in un potenziale tracollo finanziario! Giunto alla meta pugliese (evviva la Puglia, quant'� bella, quanto sono accoglienti i suoi abitanti, quanto sono abili a risolverTi ogni problemino) con ovvia preoccupazione per il rischio di salassi in arrivo con l'odiosa busta verde, mi sono addirittura confidato/sfogato con il Presidente del Tribunale: ma come si fa a rispettare una velocit� di crociera che, se osservata, par di procedere in groppa ad un mulo per un tratturo? Le nostre greggi in transumanza si chiamano pratiche o cause (per me anche i convegni ed i seminari) da affrontare in giro per l'Italia.

1. Inquadramento
2. Motivi della decisione
3. Epilogo

Inquadramento

E allora ci trasferiamo momentaneamente al Giudice di Pace di Frosinone per vedere quale destino abbia avuto una delle opposizioni... romantiche e dell'idealit� che l'Avv. Roberto Iacovacci va presentando per il Lazio ed altrove per censurare e per stigmatizzare l'operato, talvolta inconcepibile/impensabile, degli enti locali. La sentenza � la n. 143 decisa dalla Dott.ssa Caterina Di Vito il 21 febbraio 2018, e, poi, pubblicata con deposito in Cancelleria del 7 marzo 2018. Il pensiero va sempre istintivamente al mio autore statunitense preferito Ray Carver, immenso e sfortunato scrittore (e pescatore di salmoni) asseritamente minimalista, ed al titolo di una raccolta di racconti esemplare per chi si avvicini al foglio bianco, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Titolo che prendiamo nuovamente in prestito per commentare questa recente pronuncia in tema di autovelox.

Motivi della decisione

La GdP frusinate si dimostra padrona della materia; progredisce nello stendere la motivazione in modo ordinato, lineare ed istruttivo prendendo le mosse dalla reiezione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva; risponde all'ente eccipiente che, anche se l'infrazione � stata elevata dalla Polizia Municipale, "legittimata passiva � unicamente l'autorit� amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto" e menziona al riguardo Cass., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2013, n. 8344. Vale a dire la Prefettura di Frosinone. Sul problema della preventiva segnalazione in ordine al posizionamento degli autovelox, ricorda che "il legislatore prima e la prevalente giurisprudenza di legittimit� e di merito poi, hanno pi� volte posto l'evidenza sulla necessit� di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei limiti di velocit� e l'utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruit�, dell'idoneit� e della correttezza".
Ovviamente "la segnaletica - prosegue l'Onorario frusinate nella sentenza 7.3.2017 - deve essere idonea per dimensionamento, visibilit�, leggibilit� e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri pu� provocare l'illegittimit� dell'accertamento secondo prudente apprezzamento". Conclude il GdP laziale: "Peccato che agli atti del procedimento non risulti depositata alcuna documentazione, anche fotografica, da far ritenere rispettato il principio poc'anzi ricordato". Infatti, dev'esser consentito all'utente viario di "regolare per tempo la velocit� di percorso". In ordine alla taratura degli...ordigni soggiunge che "occorre dire che il principio consolidato secondo cui gli apparecchi non tarati o non sottoposti a controlli periodici non sono da considerare attendibili" viene affermato ai pi� elevati livelli: ad esempio come Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, e Cass., Sez. II Civ., 11 maggio 2016, n. 9645. Ispirandosi proprio alla pronuncia della Consulta la S.C. testualmente stabilisce: "per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocit� (che � elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non pu� essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformit�".
Talch�, il certificato di taratura di per s� non legittima il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale 113/2015 ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 45, 6� co., del Codice della Strada per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni di limiti di velocit� siano sottoposte a verifiche con periodicit�, sia in ordine alla taratura che alla funzionalit�.
In effetti, cos� come interpretata sino a quel momento (2015), la norma esonerava i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e taratura e ci� collide con il principio di ragionevolezza.

Epilogo

Poich� "l'Autorit� opposta, pur a conoscenza della contestazione posta dall'opponente, non ha fornito alcun chiarimento al riguardo, anche se su di lei incombeva l'onere della prova", ricorso accolto, provvedimento a carico della ditta impugnante annullato e spese more solito compensate.

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