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Data: 19/04/2018 11:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Basta superare la linea di arresto al semaforo rosso ai fini dell'irrogazione della multa, a nulla rilevando la direzione imboccata dal conducente. Così, la Cassazione (ordinanza n. 9276/2018) ha rigettato il ricorso di un automobilista avverso la sentenza del tribunale di Como che confermava la decisione del giudice di pace di rigetto dell'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti "per violazione dell'art. 41 comma 11 e 146 cds per avere attraversato l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa". L'uomo adiva la Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 41 comma 3 CDS in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, atteso che il giudice di appello aveva "vistosamente ignorato e violato la predetta disposizione tanto da non riuscire neppure a menzionarla in motivazione" nonché la circostanza che "le segnalazioni del semaforo non vietavano la marcia in senso rettilineo ma solo la prosecuzione della direzione indicata dalla freccia (vale a dire la svolta a sinistra). Multa per chi supera la striscia al semaforo rossoPer il Palazzaccio il ricorso è infondato. Quanto al primo punto, scrivono gli Ermellini, l'art. 41 comma 11 CDS prescrive testualmente "che durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto", per cui il legislatore considera in infrazione il veicolo che oltrepassa tale limite e il tribunale ha dato peso all'avvenuto "superamento della linea di arresto" a nulla rilevando la mancanza di un formale richiamo al relativo articolo di legge. Inoltre, per quanto concerne il secondo motivo, affermano i giudici, l'art. 141 CDS al comma 3 prevede la sanzione amministrativa per "il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa". Nel caso in esame, il problema era il superamento della linea di arresto e non certo la direzione successivamente imboccata dal conducente. Non regge neanche la denuncia dell'omesso esame della circostanza che la segnaletica orizzontale fosse invisibile e che, a detta del ricorrente, l'avrebbe indotto ad incolonnarsi nella corsia di svolta a sinistra. Per la S.C., infatti, i fatti decisivi sono l'esistenza di un semaforo rosso e la corrispondente linea di arresto non rispettata, ed entrambi "sono adeguatamente stati esaminati dal giudice di appello e le conclusioni a cui è pervenuto non sono qui censurabili, anche se non gradite al ricorrente". Semmai la mancanza di un approfondimento sullo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale avrebbe potuto configurare un vizio di motivazione, ma l'articolo 360 n. 5 cpc nella sua nuova formulazione ne preclude ormai la denunzia in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso è rigettato.
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