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Data: 26/04/2018 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Com'è stato individuato il "valore medio di velocità"? Quali elementi deve contenere il verbale di infrazione sviluppato tramite tutor per consentire l'esplicazione del diritto di difesa del malcapitato? La prima risposta d'istinto sarebbe: più elementi vengono riversati nel verbale, meglio è per il cittadino - asserito contravventore. La materia su cui verte questa nota di LIA Law In Action è, dunque, la sanzione multipla relativa a superamenti del limite massimo di velocità, accertati tramite rilevatore con il sistema di controllo tutor denominato SICVe, con disputa svoltasi avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, in persona del Dott. Simone Bozzi; in data 7 marzo 2018 si è celebrata questa peculiare opposizione a sanzione amministrativa, la n. 9291/2017 R.G., decisa con sentenza n. 672/2018 e resa pubblica appena il 13 aprile 2018, ripetiamo molto particolare, oltre che coronata da un successo completo di spese, anche perché riguardava ben cinque ordinanze con le quali la Prefettura gigliata aveva rigettato i corrispondenti ricorsi amministrativi ex art. 203 Codice della Strada presentati da un'azienda tutelata dall'Avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, con elezione di domicilio presso il Collega Cesare Ercole Martino del Foro di Firenze; il luogo delle infrazioni era in territorio di Barberino del Mugello, lungo l'autostrada A1 - direttrice Milano/Napoli.
InquadramentoLe violazioni sarebbero state commesse dall'autista dipendente della ditta ricorrente lungo un tratto autostradale "dal conducente di vari autoveicoli intestati alla suddetta società" in un tratto assoggettato al limite di 80 km/h. La parte opponente prendeva le seguenti, articolate conclusioni: "dichiarare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio; nella denegata ipotesi di conferma dei suddetti provvedimenti, rideterminare la sanzione da contenersi nel minimo edittale". Parte opposta invocava il rigetto del ricorso, vinte le spese. MotivazioneLa pronuncia ha inizio con una parte dedicata allo svolgimento del processo e alla indicazione dei motivi: il primo di questi non riveste interesse ai nostri fini... tutoriali e consiste nella delibazione della Prefettura in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ritenuta dal GdP fiorentino non lesiva del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Veniamo al dunque della news! Tutta d'un fiato ed in apnea, in un'unica... chilometrica e meticolosissima frase che tutto abbraccia e tutto racchiude. Questa la spiegazione del responso favorevole all'azienda ricorrente del Giudice di Pace di Firenze, magistrato onorario che dà l'impressione di padroneggiare davvero bene l'ostica materia: "per l'ipotesi di superamento, con o senza soluzione di continuità, del limite massimo di velocità in un tratto autostradale, ai fini del puntuale rispetto della normativa... il relativo verbale dovrebbe contenere, a pena di nullità, non soltanto l'indicazione della lunghezza del percorso controllato (nella specie km 8,672), del tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, dell'orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto tale transito (nella specie, 27,650), ma anche l'indicazione dell'orario in cui il suddetto veicolo è transitato sotto il portale di ingresso (nella specie sicuramente mancante, in quanto esso non può logicamente coincidere con il c.d. orario fondamentale UTC, che corrisponde esattamente ad un'ora prima del transito del veicolo sotto il portale di uscita) e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso (nella specie del pari mancante), nonché la specificazione del fatto che il valore di velocità posto a base della sussunzione del fatto addebitato al destinatario nella disposizione di legge che si assume violata, nonché della sanzione irrogata, è costituito dal valore medio, ed altresì la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia, e riversando sullo stesso verbale tutti gli elementi posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell'eventuale riduzione proporzionale del calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto sosta in un'area di servizio o parcheggio), al fine di consentire innanzitutto al destinatario (e poi eventualmente al proprio legale ed al giudice dell'opposizione al verbale) di verificare compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato dall'apparecchio, il tutto valutando l'opportunità di un'eventuale omissione dell'indicazione del c.d. orario fondamentale UTC (che a quanto sembra costituisce un mero dato fornito dalla documentazione prodotta dall'apparecchio ma di nessuna utilità ai fini della ricostruzione, da parte del destinatario, del fatto addebitatogli)". Epilogo"Il mancato riversamento sul verbale, anche solo in parte, di tutti questi elementi non consente, ad avviso di questo giudice, il puntuale rispetto delle garanzie minime del diritto di difesa del destinatario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 201 cod. str., 383 e 385 reg. es. cod. str., in particolare per quanto concerne il luogo e l'ora della commessa infrazione, stante appunto la peculiarità della procedura di determinazione del valore medio di velocità". Annullamento delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie, analiticamente indicate in un elenco a parte. Complimenti all'Avv. Roberto Iacovacci anche per la liquidazione delle spese di lite, "che si liquidano in € 500,00 oltre spese di contributo unificato e marca pari ad € 125,00, spese generali, IVA e CAP". Stavolta non avrà lavorato per la gloria e, quando andrà ad escutere la Prefettura, ci offrirà una consumazione in uno dei tanti glamour bar del centro di Firenze. Insomma, un giudizio svolto in parità di armi tra... accusa e difesa avanti ad un Giudice di Pace equilibrato e competente: cosa pretendere di più? |
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