Data: 02/03/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
L'Avvocatura dello Stato per l' Amministrazione regionale sostiene che nel presente giudizio si ha la contrapposizione tra una norma regionale, la n. 6 del 1997, e una norma nazionale, la n. 449 del 1997, entrambi che regolano l'erogazione di benefici in ordine all'adeguamento delle pensioni al costo della vita, ma la prima trova un preciso limite di applicazione nella seconda che � legge fondamentale di riforma economico sociale di rilevanza nazionale e, perci�, prevalente sulla legge regionale, dovendo la legislazione regionale esplicarsi senza pregiudizio delle grandi riforme ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Siciliano. La Sezione ha gi� avuto modo di pronunciarsi sul caso specifico (v. tra le pi� recenti sentenza n. 202/A/2005 del 26.10.2005) ed ha espresso l'orientamento, che il Collegio condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, ?che, alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale, pu� attribuirsi la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico sociale, non ad ogni legge genericamente nuova, ma soltanto a leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, ovvero a quelle innovazioni che corrispondono a scelte di incisiva innovvativit� in settori qualificanti la vita sociale?. LaPrevidenza.it, 26/01/2006 Corte dei Conti, sez. appello Sicilia, sentenza 7.12.2005 n� 284
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