Data: 20/04/2018 16:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - In tema di omessa comunicazione dei dati personali del conducente e della patente di guida di costui, ai sensi dell'art. 126-bis Codice della Strada, la notizia di un'importante novità ci è appena giunta dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 18 aprile 2018, n. 9555, Pres. Luigi Giovanni Lombardo, Rel. Mauro Criscuolo.
Il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di colui al quale affida la conduzione dell'auto?
In particolare, cosa avviene quando il medesimo non si disinteressi della resa della comunicazione, ma non sia in grado di renderla in maniera positiva?
Vediamo in dettaglio cosa ora ha stabilito per i vessati automobilisti in giro per l'Italia la S.C. di Piazza Cavour, con un sentito ringraziamento all'Avv. Roberto Iacovacci che, con un precedente conseguito il 5 maggio 2017 avanti al Giudice di Pace di Latina - Est. Emilio Manganiello, aveva già fatto breccia nella granitica ermeneutica che veniva data alla norma di riferimento.

1. Inquadramento

2. Un precedente della Consulta

3. Il principio innovativo affermato dalla Suprema Corte

Inquadramento

Un automobilista ottiene una duplice vittoria avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale di Bari, riuscendo a conseguire l'annullamento di una sanzione relativa ad un'infrazione per la quale, pur avendo fornito una risposta, non era stato in grado di indicare le generalità del conducente della sua autovettura a causa del notevole lasso di tempo trascorso dall'accaduto ed anche perché il mezzo era promiscuamente utilizzato da vari familiari; per entrambi i gradi di processi riusciva anche ad ottenere la liquidazione delle spese di lite.
Il Comune sosteneva che in base alla vigente normativa il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità di chi guida il proprio mezzo.

Un precedente della Consulta

Già con la pronuncia interpretativa n. 165 del 2008 la Corte Costituzionale aveva affermato che "debba essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella 'negativa' (e cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione)".

Il principio innovativo affermato dalla Suprema Corte

Ora, a seguito dell'ordinanza in disamina, deve affermarsi il seguente principio giuridico: "ai fini dell'applicazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità".
E il Comune coinvolto nella disputa - non c'è due senza tre! - è stato condannato per la terza volta alle spese anche del giudizio di legittimità.

Tutte le notizie