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Data: 20/04/2018 14:50:00 - Autore: Redazione di Redazione - Si allarga il perimetro della compensazione delle spese nel processo civile. In caso di soccombenza totale di una parte, infatti, il giudice potrà compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non soltanto nelle ipotesi "di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ma anche quando sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". È quanto ha disposto la Consulta con la sentenza n. 77/2018 (relatore Giovanni Amoroso) depositata ieri (sotto allegata), dichiarando incostituzionale l'art. 92, 2° comma, c.p.c. nella parte, modificata dal decreto legge 132/2014 (convertito dalla legge n. 162/2014), che aveva ridotto le possibilità di compensazione allo scopo di contenere il contenzioso civile, sostituendo la clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" (con cui il giudice poteva derogare alla regola delle spese a carico della parte totalmente soccombente) con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, la soccombenza reciproca): "l'assoluta novità della questione trattata" e il "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti". Compensazione più ampia: "bocciato" l'art. 92 post riformaProprio questa tassatività, si legge nel comunicato della Consulta, è stata ritenuta dal giudice delle leggi, "lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". Il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ad esempio, ragiona la Corte, "significa che c'è stato un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Il che, però, può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Basti pensare a una norma di interpretazione autentica o a uno ius superveniens con effetto retroattivo; a una sentenza di illegittimità costituzionale; alla decisione di una Corte europea; a una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze". Si tratta, per la Consulta, "di ipotesi connotate dalla stessa 'gravità' ed 'eccezionalità', pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia". Analogo il discorso per l'altra disposizione censurata, ossia "l'assoluta novità della questione", riconducibile, secondo il giudice delle leggi, più in generale, "a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch'esse riconducibili a 'gravi ed eccezionali ragioni'". Da qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". La Consulta, in ogni caso, salva il resto della disposizione, ritenendo non fondato l'altro profilo della censura riguardante la posizione del lavoratore "come parte 'debole' del rapporto controverso". Il Tribunale di Reggio Emilia, che aveva sollevato la q.l.c., sosteneva infatti che la disposizione sulla compensazione delle spese non tiene conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa, ossia "del rapporto di lavoro subordinato e della condizione soggettiva del lavoratore quando è lui che agisce nei confronti del datore di lavoro". Per la Corte, però, la qualità di "lavoratore" della parte che agisce (o resiste) nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente, e ciò pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (articolo 3, secondo comma, Costituzione). Vuoi restare aggiornato su questo argomento? Seguici anche su Facebook e iscriviti alla newsletter
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