Data: 21/04/2018 10:20:00 - Autore: Corrado C. Manni

Avv. Corrado C. Manni - Come noto, si parla di licenziamento collettivo allorquando un'impresa, per motivi di mutamento del carico di lavoro, di ristrutturazione aziendale o di cessazione dell'attività, effettua una importante riduzione del personale.

Ai fini della validità del licenziamento collettivo il datore di lavoro è tenuto a rispettare una serie di obblighi sanciti dalla legge a tutela del lavoratore.

In particolare a norma della Legge n. 223 del 1991 sancisce che, per la legittimità del licenziamento collettivo, il datore di lavoro deve rispettare i criteri di scelta previsti ex lege ed in particolare considerare a) carichi di famiglia; b) anzianità di servizio e anagrafica; c) esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Il licenziamento collettivo per perdita di commessa

Una particolare tipologia di licenziamento collettivo è individuato dalla perdita di commessa da parte dell'impresa datrice di lavoro.

Invero la perdita di un'importante commessa, ovvero di un appalto, può comportare una netta diminuzione del carico di lavoro e la conseguente riduzione dell'attività lavorativa, che possono giustificare i tagli del personale disposti dall'azienda.

Ebbene, in caso di licenziamento di più unità lavorative, la perdita di commessa o di appalto è da ricondurre, non tanto al licenziamento collettivo, quanto al licenziamento individuale plurimo per preteso giustificato motivo oggettivo, con annesse e conseguenti tutele aggiuntiva per il lavoratore.
Tale impostazione, avvalorata dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, trae conforto dalla considerazione che la perdita di un appalto non viene di regola ricondotta né alle sospensioni del lavoro o alla sua patologica riduzione in dipendenza di situazioni di mercato, né tanto meno alle ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni industriali, ovvero alle crisi aziendali, ciò in quanto il susseguirsi delle commesse è fisiologico per l'azienda (soprattutto imprese medio-grandi) e non comporta la riduzione stabile di attività, essendo normale che altri appalti siano aggiudicati a breve distanza temporale.

Tale interpretazione comporta che la mera menzione della perdita di commessa a giustificazione del licenziamento non è di regola ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza in materia per irrogare il licenziamento.

Per quanto espresso è onere del datore di lavoro dar prova della situazione di crisi aziendale o della ristrutturazione della stessa o riduzione della stessa per avvalorare la tesi del licenziamento collettivo a giustificazione del taglio del personale (ex multis Cass. n. 19842/10).

In base a tale interpretazione è evidente l'onere per il datore di lavoro di provare l'effettiva diminuzione della produzione dell'impresa e l'impossibilità assoluta di collocare il lavoratore in altre mansioni, ovvero la prova di impossibilità dell'attivazione del meccanismo di repechage.

Avv. Corrado Cristian Manni

Studio Legale Bove Manni

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