Data: 27/02/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell'ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito che le casse privatizzate sono enti pubblici cos� come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: "La sopraggiunta direttiva 31.3.2004 n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all'allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza". La normativa comunitaria vale soprattutto per l'Inpgi, che tra le casse privatizzate dal dlgs 509/1994 � l'unica ad essere sostitutiva dell'Inps in base all'articolo 76 della legge 388/2000. Questa legge richiama le precedenti leggi degli anni 50 che avevano dato la veste giuridica pubblica all'Istituto di previdenza dei giornalisti. La partita � chiusa per le casse privatizzate dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che, inoltre, cita diverse sentenze della Corte costituzionale (62/1977, 132/1984, 88/1985, 248/1997 e 384/2005), mentre per l'Inpgi bisogna leggere anche la sentenza 214/1972. Si legge nella sentenza: "In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza delle diverse categorie professionali, il legislatore ha, infatti, espressamente disciplinato l'ingerenza statale sulla gestione delle contribuzione obbligatoria, avendo previsto, all'articolo 2 del Dlgs n. 509/1994, primo comma, una autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivit� svolta". Come specificato nell'articolo 2, tali limiti sono cos� stabiliti: a)- La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio.; b)- In casi di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; c)- Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni; d)- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi dalla sua nomina avvia e conclude la procedura per rileggere gli amministratori dell'ente stesso. Il successivo art. 3 disciplina la vigilanza dello Stato e le forme in cui essa deve esercitarsi. A tal fine � previsto che nei collegi sindacali deve essere assicurata la presenza di rappresentanti della Amministrazioni statali interessate; che il Ministro del Lavoro e delle Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro, deve approvare tutti gli atti pi� importanti della cassa (lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche, nonch� le delibere in materia di contributi e prestazioni); che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalit� l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento". "Dal suesposto quadro normativo emerge l'esistenza di un controllo pubblico di particolare intensit� tale da corrispondere al requisito della "influenza pubblica" richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione dell'organismo di diritto pubblico". (Franco Abruzzo, Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia) LaPrevidenza.it, 30/01/2006 Consiglio di Stato, sentenza 23.1.2006 n�182
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