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Data: 27/02/2006 - Autore: www.laprevidenza.it Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell'ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito che le casse privatizzate sono enti pubblici così come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: "La sopraggiunta direttiva 31.3.2004 n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all'allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza". La normativa comunitaria vale soprattutto per l'Inpgi, che tra le casse privatizzate dal dlgs 509/1994 è l'unica ad essere sostitutiva dell'Inps in base all'articolo 76 della legge 388/2000. Questa legge richiama le precedenti leggi degli anni 50 che avevano dato la veste giuridica pubblica all'Istituto di previdenza dei giornalisti. La partita è chiusa per le casse privatizzate dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che, inoltre, cita diverse sentenze della Corte costituzionale (62/1977, 132/1984, 88/1985, 248/1997 e 384/2005), mentre per l'Inpgi bisogna leggere anche la sentenza 214/1972. Si legge nella sentenza: "In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza delle diverse categorie professionali, il legislatore ha, infatti, espressamente disciplinato l'ingerenza statale sulla gestione delle contribuzione obbligatoria, avendo previsto, all'articolo 2 del Dlgs n. 509/1994, primo comma, una autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta". Come specificato nell'articolo 2, tali limiti sono così stabiliti: a)- La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio.; b)- In casi di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; c)- Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni; d)- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi dalla sua nomina avvia e conclude la procedura per rileggere gli amministratori dell'ente stesso. Il successivo art. 3 disciplina la vigilanza dello Stato e le forme in cui essa deve esercitarsi. A tal fine è previsto che nei collegi sindacali deve essere assicurata la presenza di rappresentanti della Amministrazioni statali interessate; che il Ministro del Lavoro e delle Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro, deve approvare tutti gli atti più importanti della cassa (lo statuto, i regolamenti e le relative modifiche, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni); che la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento". "Dal suesposto quadro normativo emerge l'esistenza di un controllo pubblico di particolare intensità tale da corrispondere al requisito della "influenza pubblica" richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione dell'organismo di diritto pubblico". (Franco Abruzzo, Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia) LaPrevidenza.it, 30/01/2006 Consiglio di Stato, sentenza 23.1.2006 n°182 |
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