Data: 23/04/2018 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Maxi sanzioni in arrivo se il tirocinio supera la durata massima prevista. Con la circolare numero 8, del 18 aprile 2018 (sotto allegata), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro d� istruzioni operative agli ispettori per verificare la legittimit� e la regolarit� dei tirocini formativi extracurricolari.

I controlli verranno fatti in sinergia con le Regioni per verificare se i soggetti ospitanti, ossia aziende o enti, abbiano attivato un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all'organico aziendale.

La verifica sar� fatta solo per i tirocini extracurricolari, quelli cio� indirizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. I controlli dunque non riguarderanno i tirocini curricolari all'interno del piano di studi universitario.

Per le verifiche, punto di riferimento per gli ispettori del lavoro sar� la normativa regionale che disciplina la materia.

Vediamo nel dettaglio quali istruzioni sono state fornite dall'Ispettorato del Lavoro e quali sanzioni sono previste se si viola la normativa regionale.

Tirocinio, il contenuto delle ispezioni

Secondo la circolare, le verifiche valuteranno la bont� dei tirocini, partendo dal riscontro dell'elemento formativo. La verifica, per questo motivo, dovr� essere condotta complessivamente sulle modalit� di svolgimento del tirocinio, in modo da verificare se l'attivit� del tirocinante sia effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa.

La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce quali sono le ipotesi di violazione della normativa regionale che riguardano: l'attivazione di un tirocinio per attivit� che non necessitano di un periodo formativo; l'assenza di uno degli elementi essenziali, quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale; infine, la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore.

Per escludere che il tirocinio non si trasformi in una prestazione lavorativa vera e propria, andr� escluso l'assoggettamento del tirocinante alle stesse regole a cui � sottoposto il personale dipendente in relazione. Soprattutto rispetto alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario, o l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Se gli ispettori, nel corso delle verifiche, dovessero riscontrare l'assenza dei requisiti o la violazione delle norme regionali che regolano il tirocinio, dovranno ricondurre quel rapporto alla forma comune, ossia al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal proposito, la circolare elenca i casi di violazione delle norme regionali che hanno in comune il fatto di compromettere la natura formativa del tirocinio.

Tirocinio oltre la durata massima: le sanzioni

La maxi sanzione si ha in caso di superamento della durata massima del tirocinio fissata dalle norme regionali. Poich� il prolungamento del tirocinio, superata la durata massima, si configura come una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro senza comunicazione preventiva, le sanzioni possono essere di 9 mila, 18 mila o 36 mila euro, in proporzione al fatto che il superamento sia di 30, 60 o pi� giorni, con la riqualificazione del rapporto nella specie dipendente a tempo indeterminato.

Si specifica che la maxi-sanzione � esclusa se il tirocinio supera la durata fissata dal piano formativo individuale, ma non supera quella massima stabilita da legge regionale.


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