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Data: 24/04/2018 13:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi -- Questore e Prefetto, al verificarsi di determinate circostanze ritenute pregiudizievoli, possono decidere di rendere la vita difficile alla guardia particolare giurata. La guardia particolare giurataIn generale, secondo la Legge questa figura (abbreviando: g.p.g.) deve possedere il requisito della buona condotta e deve trattarsi di persona affidabile anzi, particolarmente affidabile sullo svolgimento della propria attività a tutela di beni e persone rispetto a possibili azioni delittuose. Diciamo di più: a loro è richiesta una condotta irreprensibile e assolutamente immune da critiche o censure. Il decreto di nomina a g.p.g.: elementi a favorePer il rilascio di questo particolare decreto è sempre necessaria una buona condotta, tanto sull'attitudine quanto sull'affidabilità dell'aspirante ad esercitare le funzioni connesse all'autorizzazione di polizia. L'emissione del decreto di nomina presuppone quindi uno screening approfondito sul complessivo stile di vita della persona, il tutto con il preciso scopo di accertare la già richiamata buona condotta in funzione del tipo di autorizzazione o abilitazione da rilasciare. L'esito positivo di questo complessivo esame favorisce pertanto l'emissione del decreto. Il decreto di nomina g.p.g.: elementi non favorevoliEventuali valutazioni negative sul possesso del requisito basilare della buona condotta devono provenire da fatti: 1) gravi, 2) ripetuti nel tempo, 3) idonei a coinvolgere l'intera vita familiare, 4) idonei a coinvolgere la vita sociale e di relazione dell'interessato, in modo tale che riescano ad incidere sulla moralità e sull'assenza di critiche quali requisiti per poter aspirare al rilascio della licenza di polizia. Il ruolo dell'Autorità di Pubblica SicurezzaFatte queste premesse, diciamo pure che l'Organo amministrativo chiamato per legge a valutare il requisito della buona condotta svolge una funzione parecchio delicata. Per svolgerla, l'Autorità è dotata di vasta discrezionalità, che però non è estesa al punto da essere indefinita ma è pur sempre soggetta a limiti, quali quelli della razionalità e della coerenza dei provvedimenti che sceglie di adottare. La sospensione dei titoli e della licenza di porto di pistolaPoniamo il caso che l'Autorità disponga la sospensione per 90 giorni dei titoli di approvazione della nomina di g.p.g., oltre che della licenza di porto di pistola (oltre alla sospensione del decreto di nomina e della licenza per l'armamento per il residuo periodo di validità ed altro ancora). Si tratta di circostanze tutt'altro che infrequenti in questo specifico settore: una di queste si è verificata proprio nel 2017 per un caso che è stato successivamente trattato e deciso dalla Terza Sezione del Tar Puglia con la sentenza n. 413/2018. Una pronuncia favorevole per il ricorrente. Il caso praticoLa persona interessata, in servizio presso un cimitero con un collega scatta una foto, poi condivisa su un gruppo whatsapp, che lo ritrae accanto ad alcuni feretri scoperti e pronti per l'inumazione. Inutile dire che l'episodio è una grave violazione delle norme di regolamento di servizio dell'istituto e, stando al parere dell'Autorità, reca pure un forte disvalore sociale nonché un abuso della qualifica meritevoli di sanzione ulteriore rispetto a quella già adottata dal predetto istituto presso cui presta servizio il soggetto. Un bel problema, non c'è che dire. Cose che non può fare l'AutoritàDa quanto esposto sembrerebbe proprio che l'amministrazione sia depositaria di un potere pressoché illimitato, ma non è proprio così. In effetti, quando il destinatario del provvedimento sanzionatorio è una guardia particolare giurata l'Autorità deve tenere conto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere pesantemente sulla capacità lavorativa della persona interessata e, quindi, sulla produzione di reddito utile al sostentamento suo e della sua famiglia. Ecco perchè nei casi come quello citato, certamente riprovevole ma non impossibile da superare e risolvere con un pò di buona volontà e buon senso, il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione più che rigorosa. In pratica l'amministrazione: a) non può trascurare l'esame dei precedenti comportamenti del richiedente, al fine di capire se si tratta di personalità che non offre garanzia di corretto uso dell'arma, oppure se il fatto accertato è semplicemente un episodio, magari sgradevole, ma che rimane pur sempre un unico episodio; b) non può mettere in atto contromisure punitive e/o sanzionatorie per un fatto del genere, in quanto sarebbero del tutto illegittime siccome non previste dalla normativa di settore. Cosa fare in pratica Trovandosi in una situazione del genere, controllare se i provvedimenti della Questura e Prefettura appaiono sproporzionati rispetto al fatto specifico che sta a monte. Se questo controllo mette in mostra una visibile sproporzione decisionale, non esitare a proporre ricorso. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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