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Data: 24/04/2018 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Le Sezioni Unite sono chiamate a sciogliere il contrasto interpretativo insorto nel 2017: in caso di divorzio i giudici di merito a quale criterio devono attenersi per determinare la misura dell'assegno? Il tradizionale parametro del "tenore di vita" o quello dell'"autosufficienza economica" dell'ex coniuge che richiede il contributo, come stabilito dalla Cassazione n. 11504? In attesa che la Suprema Corte si pronunci vediamo come si comportano gli altri paesi europei sul fronte assegno di divorzio. Indice:
Francia: il modello della compensazione[Torna su]
In caso di divorzio il giudice francese stabilisce la misura dell'assegno sul presupposto dell'eventuale disparità reddituale delle parti (art. 270 Codice civile Francese). Il Giudice ha quindi il compito di riequilibrare questa difformità, tenendo conto della durata del matrimonio, dell'età, delle condizioni di salute e della situazione professionale degli ex coniugi. L'assegno può essere corrisposto in un'unica soluzione o periodicamente per una durata massima di 8 anni. Due sono gli elementi da valutare ai fini della quantificazione: le risorse del coniuge obbligato e lo stato di bisogno del richiedente. Spagna: alimenti per in coniuge "impoverito" dal divorzio[Torna su]
Con il divorzio viene meno il dovere di assistenza reciproca, per cui non è previsto un obbligo di mantenimento dell'ex coniuge. Questo principio apparentemente rigido è mitigato quando il divorzio determina l'impoverimento di uno dei coniugi. In questo caso il coniuge leso ha diritto agli alimenti, al fine di riequilibrare l'insorta disparità. Portogallo: no al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio[Torna su]
Dopo la sentenza divorzio ciascun coniuge deve provvedere in autonomia alle proprie necessità. In casi eccezionali è previsto il diritto agli alimenti, che il giudice determina tenendo conto della durata del matrimonio, del contributo al bilancio familiare del coniuge richiedente, dell'età, dello stato di salute dei coniugi, delle rispettive qualifiche professionali, delle capacità di lavoro, del tempo destinato all'educazione dei figli, dei rispettivi redditi e proventi e di tutte le circostanze che incidono sui bisogni del coniuge in difficoltà e sulle possibilità di quello obbligato. Il coniuge beneficiario non può chiedere di mantenere lo stesso tenore di vita del matrimonio. Ungheria: l'assegno non può minare la sussistenza dell'obbligato[Torna su]
In caso di divorzio l'ex coniuge può chiedere gli alimenti se, senza colpa, si trova in stato di bisogno, a meno che il suo comportamento durante il matrimonio non lo abbia reso indegno. A tutela del coniuge obbligato è previsto che gli alimenti non possono essere chiesti se rischiano di compromettere la sua sussistenza. Inghilterra: con il divorzio viene meno l'obbligo di mantenimento[Torna su]
Il perfezionamento del divorzio fa venire meno l'obbligo di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, tranne nei casi in cui, durante il procedimento il giudice non abbia disposto il versamento degli alimenti, modificabili e revocabili se le circostanze che hanno condotto al loro riconoscimento subiscono mutamenti significativi. Svezia: ognuno deve provvedere al proprio mantenimento[Torna su]
Dopo il divorzio i coniugi sono responsabili del proprio sostentamento. Il coniuge in difficoltà dopo lo scioglimento del matrimonio può richiedere un aiuto economico all'ex solo se il matrimonio è durato a lungo o se si trova in circostanze particolari. Germania: dal 2008 basta al tenore di vita[Torna su]
Mutati i criteri di determinazione dell'assegno di divorzio anche in Germani. Dal 2008 infatti, abbandonato il "tenore di vita", l'assegno può essere corrisposto solo dopo aver valutato lo stato di bisogno del richiedente, per un periodo limitato e se sussistono problemi di salute o altri ostacoli insuperabili. Assegno di divorzio: lontani dall'uniformità europea[Torna su]
Dall'analisi dei suddetti parametri emerge una chiara diversità di vedute. Chi auspica l'applicazione di criteri uniformi in materia di diritto famigliare sottovaluta la realtà dei singoli Stati europei. Dovrebbe far riflettere che il 23 marzo 2018 i senatori Unterberger, Durnwalder e Steger abbiano presentato un disegno di legge intitolato "Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore". Questo perché, come recita un passo del ddl:"La contribuzione al mantenimento della prole nell'istituto dell'affidamento esclusivo viene riconosciuta al coniuge affidatario, nella maggior parte dei casi la madre, economicamente più debole, e purtroppo non sempre viene percepita come un obbligo, ma piuttosto come una mera facoltà." Dovrebbe essere sufficiente la lettura di queste conclusioni ricavate dall'analisi di recenti dati Istat per comprendere che siamo ancora lontani dalla parità per quanto riguarda le opportunità lavorative e la conseguente possibilità, per tante madri, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e a quello dei figli, spesso "abbandonati" affettivamente ed economicamente dai propri padri. Ora, se l'evoluzione esige che la donna sia autonoma in tutto e per tutto una volta cessato il vincolo matrimoniale, forse sarebbe il caso di mettere mano alle leggi e introdurre, come accade in altre realtà europee, misure di sostegno e aiuti per tutte quelle che desiderano lavorare e avere dei figli. Leggi anche: - Divorzio: la Cassazione ha deciso oggi sull'assegno all'ex |
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